Art. 37. Le risorse finanziarie per investimenti 1. La Regione promuove la realizzazione della rete delle strutture sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale con l'obiettivo del riequilibrio territoriale, dell'adeguamento agli standard definiti dalla normativa vigente e della realizzazione di servizi innovativi. 2. La giunta regionale provvede a classificare le strutture residenziali e semiresidenziali, a individuare i relativi requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e a definire i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. E' attribuita alla giunta regionale la facolta' di individuare uno specifico regime in ordine ai tempi e alle modalita' di adeguamento di strutture esistenti gestite da soggetti senza fini di lucro caratterizzate da una dimensione rilevante, da modalita' organizzative adeguate ad una ottimale risposta ai bisogni di particolari tipologie di utenza e comprovate dal ruolo storico che tali soggetti hanno svolto nel tempo. 4. Per i fini di cui al comma 1, la giunta regionale, mediante l'utilizzo di risorse proprie e di eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri soggetti pubblici e privati, definisce i programmi per la promozione degli interventi di realizzazione di nuove strutture, di acquisto, di trasformazione, di ristrutturazione, di ampliamento e straordinaria manutenzione di strutture esistenti, di acquisto di attrezzature e arredi. 5. Nella definizione dei programmi di cui al comma 4 la giunta regionale si ispira ai seguenti criteri: a) analisi dei fabbisogni del territorio, al fine di procedere al riequilibrio e all'attivazione di strutture nelle aree carenti; b) individuazione delle soluzioni strutturali che prevedono risposte composite di assistenza sia residenziale che semiresidenziale, differenziate in funzione del diverso grado di autonomia degli ospiti, in modo da garantirne la permanenza in caso di variazioni; c) promozione degli interventi che si caratterizzano per la realizzazione di forme effettive di integrazione socio-sanitaria; d) realizzazione di interventi innovativi di residenzialita' temporanea, diurna, notturna e stagionale di sostegno alle famiglie, al fine di evitare la collocazione definitiva delle persone in stato di bisogno nelle strutture residenziali. 6. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 sono concesse a soggetti pubblici e privati sulla base delle seguenti condizioni: a) la realizzazione degli interventi consenta la totale agibilita' e il regolare funzionamento delle strutture; b) siano raggiunti gli standard di qualita' minimi individuati dalla normativa regionale; c) gli interventi risultino congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale; d) le strutture immobiliari oggetto di contributo, ad eccezione di quelle per le quali il contributo e' concesso ai fini di risanamento conservativo e di straordinaria manutenzione, siano vincolate alla destinazione d'uso, secondo i tempi e le modalita' individuati dalla giunta regionale. 7. La giunta regionale, in base alla disponibilita' delle risorse finanziarie di cui al comma 4, definisce i programmi attuativi degli interventi, mediante appositi bandi, indicando le finalita', i destinatari e le modalita' di finanziamento degli interventi programmati, le tipologie degli interventi e i requisiti delle strutture realizzabili, l'entita' delle risorse disponibili e dei contributi concedibili, le modalita' e i tempi di presentazione delle domande e della documentazione tecnico-amministrativa di corredo, i criteri di valutazione degli interventi, i tipi e i livelli di progettazione richiesti, le modalita' di erogazione e le garanzie richieste ai beneficiai delle risorse, le modalita', i tempi e le procedure per l'approvazione e la realizzazione degli interventi, il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6. 8. La Regione opera, altresi', perche' si creino le condizioni necessarie per la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali con l'apporto di capitali privati.