Art. 37.
               Le risorse finanziarie per investimenti
    1.   La  Regione  promuove  la  realizzazione  della  rete  delle
strutture  sociali,  socio-assistenziali  e  socio-sanitarie  a ciclo
residenziale  e  semiresidenziale  con  l'obiettivo  del riequilibrio
territoriale, dell'adeguamento agli standard definiti dalla normativa
vigente e della realizzazione di servizi innovativi.
    2.  La  giunta  regionale  provvede  a  classificare le strutture
residenziali  e  semiresidenziali, a individuare i relativi requisiti
strutturali,  gestionali  e  organizzativi  e  a definire i tempi per
l'adeguamento  delle  strutture  esistenti,  secondo  quanto previsto
dalla normativa vigente.
    3. E' attribuita alla giunta regionale la facolta' di individuare
uno  specifico  regime  in  ordine  ai  tempi  e  alle  modalita'  di
adeguamento  di strutture esistenti gestite da soggetti senza fini di
lucro  caratterizzate  da  una  dimensione  rilevante,  da  modalita'
organizzative  adeguate  ad  una  ottimale  risposta  ai  bisogni  di
particolari  tipologie  di  utenza e comprovate dal ruolo storico che
tali soggetti hanno svolto nel tempo.
    4.  Per  i  fini di cui al comma 1, la giunta regionale, mediante
l'utilizzo  di  risorse  proprie  e  di  eventuali  risorse  messe  a
disposizione da parte di altri soggetti pubblici e privati, definisce
i  programmi  per  la promozione degli interventi di realizzazione di
nuove strutture, di acquisto, di trasformazione, di ristrutturazione,
di  ampliamento  e straordinaria manutenzione di strutture esistenti,
di acquisto di attrezzature e arredi.
    5.  Nella  definizione  dei programmi di cui al comma 4 la giunta
regionale si ispira ai seguenti criteri:
      a)  analisi dei fabbisogni del territorio, al fine di procedere
al riequilibrio e all'attivazione di strutture nelle aree carenti;
      b)  individuazione  delle  soluzioni  strutturali che prevedono
risposte    composite    di    assistenza    sia   residenziale   che
semiresidenziale,  differenziate  in  funzione  del  diverso grado di
autonomia  degli  ospiti, in modo da garantirne la permanenza in caso
di variazioni;
      c)  promozione  degli  interventi  che si caratterizzano per la
realizzazione di forme effettive di integrazione socio-sanitaria;
      d)  realizzazione  di  interventi innovativi di residenzialita'
temporanea,  diurna, notturna e stagionale di sostegno alle famiglie,
al  fine di evitare la collocazione definitiva delle persone in stato
di bisogno nelle strutture residenziali.
    6.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al comma 4 sono concesse a
soggetti pubblici e privati sulla base delle seguenti condizioni:
      a)   la  realizzazione  degli  interventi  consenta  la  totale
agibilita' e il regolare funzionamento delle strutture;
      b)  siano raggiunti gli standard di qualita' minimi individuati
dalla normativa regionale;
      c)  gli  interventi risultino congrui rispetto alle indicazioni
della programmazione regionale;
      d) le strutture immobiliari oggetto di contributo, ad eccezione
di  quelle  per  le  quali  il  contributo  e'  concesso  ai  fini di
risanamento  conservativo  e  di  straordinaria  manutenzione,  siano
vincolate  alla  destinazione  d'uso,  secondo i tempi e le modalita'
individuati dalla giunta regionale.
    7. La giunta regionale, in base alla disponibilita' delle risorse
finanziarie  di cui al comma 4, definisce i programmi attuativi degli
interventi,  mediante  appositi  bandi,  indicando  le  finalita',  i
destinatari   e   le  modalita'  di  finanziamento  degli  interventi
programmati,  le  tipologie  degli  interventi  e  i  requisiti delle
strutture  realizzabili,  l'entita'  delle  risorse disponibili e dei
contributi concedibili, le modalita' e i tempi di presentazione delle
domande  e  della documentazione tecnico-amministrativa di corredo, i
criteri  di  valutazione  degli  interventi,  i  tipi  e i livelli di
progettazione  richiesti,  le  modalita'  di erogazione e le garanzie
richieste  ai  beneficiai  delle  risorse, le modalita', i tempi e le
procedure  per l'approvazione e la realizzazione degli interventi, il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6.
    8.  La  Regione  opera, altresi', perche' si creino le condizioni
necessarie   per   la   realizzazione  di  strutture  residenziali  e
semiresidenziali con l'apporto di capitali privati.