Art. 40. Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte 1. La denuncia delle cause di morte e' effettuata secondo le modalita' e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso. 2. La denuncia delle cause di morte e' effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni. 3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte e' effettuata dal medico che esegue detti accertamenti. 4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale. 5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattivita', l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultate non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione. 6. L'accrtamento di morte, con modello approvato dalla giunta regionale, e' effettuato: a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione; b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale; c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti. 7. L'accertamento di morte e' effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso e' avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento e' effettuato entro le ore 8 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.