Art. 40.
       Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte

    1.  La  denuncia  delle  cause  di morte e' effettuata secondo le
modalita'  e  flussi  informativi  previsti dalla normativa nazionale
vigente, entro 24 ore dal decesso.
    2.  La  denuncia  delle  cause  di morte e' effettuata dal medico
curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.
    3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle
cause   di   morte   e'   effettuata  dal  medico  che  esegue  detti
accertamenti.
    4.  Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta
o  portatrice  di  malattia  infettiva,  vengono  adottate le cautele
individuate dalla Giunta regionale.
    5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattivita', l'inumazione
o  la  tumulazione  sono  precedute  dalla  misurazione  di emissione
radiante  dal  feretro,  che  deve  risultate non superiore al limite
previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.
    6.  L'accrtamento  di  morte,  con modello approvato dalla giunta
regionale, e' effettuato:
      a)  dal  direttore  sanitario  o medico suo delegato, quando il
decesso  avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita
ad altra struttura per il periodo di osservazione;
      b)  dal  direttore  o  responsabile sanitario o altro medico da
loro   delegato,   in   caso   di   decesso  presso  altra  struttura
residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
      c)  dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL
territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata
o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.
    7.  L'accertamento  di  morte  e'  effettuato  entro  24  ore dal
decesso; se il decesso e' avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento
e'  effettuato  entro  le ore 8 del primo giorno feriale successivo e
comunque non oltre 48 ore dal decesso.