Art. 41.
Periodo e depositi di osservazione
1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'Art. 10, comma 1, lettera
b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalita'
e della disponibilita' di obitori e depositi di osservazione comunali
gia' esistenti, nonche' di camere mortuarie delle strutture sanitarie
accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di
strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al
numero di abitanti.
2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o
socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari,
il periodo di osservazione e' effettuato presso la camera mortuaria
della struttura stessa.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in
abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha
certificato l'antigienicita', per lo svolgimento del periodo di
osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o
altro provvedimento disposto dall'autorita' giudiziaria, le salme
sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero
accreditate o gli obitori comunali.
4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, e' gratuito e non
puo' essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati
esercenti l'attivita' funebre.
5. A richiesta dei familiari, la salma puo' essere trasportata
per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del
decesso:
a) alla sala del commiato;
b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
d) alla abitazione propria o dei familiari.
6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalita'
di cui all'Art. 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.
7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi
eccezionali, il sindaco puo' disporre l'utilizzo di spazi presso
strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme
per il relativo periodo di osservazione.
8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata
in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal
presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata
in vigore del regolamento medesimo.