Art. 41.
                 Periodo e depositi di osservazione

    1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'Art. 10, comma 1, lettera
b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalita'
e della disponibilita' di obitori e depositi di osservazione comunali
gia' esistenti, nonche' di camere mortuarie delle strutture sanitarie
accreditate,   individuano   l'eventuale   fabbisogno  aggiuntivo  di
strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al
numero di abitanti.
    2.  In  caso  di  morte  presso strutture sanitarie di ricovero o
socio-sanitarie  residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari,
il  periodo  di osservazione e' effettuato presso la camera mortuaria
della struttura stessa.
    3.  In  caso  di  soggetti  deceduti  in  luoghi  pubblici  o  in
abitazioni   per   le  quali  l'ASL  territorialmente  competente  ha
certificato  l'antigienicita',  per  lo  svolgimento  del  periodo di
osservazione  o  l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o
altro  provvedimento  disposto  dall'autorita'  giudiziaria, le salme
sono   trasportate   presso   le   strutture  sanitarie  di  ricovero
accreditate o gli obitori comunali.
    4.  Il  deposito delle salme di cui al comma 3, e' gratuito e non
puo'  essere  dato  in  gestione  ad  operatori  pubblici  o  privati
esercenti l'attivita' funebre.
    5.  A  richiesta  dei familiari, la salma puo' essere trasportata
per  lo  svolgimento  del  periodo  di  osservazione,  dal  luogo del
decesso:
      a) alla sala del commiato;
      b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
      c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
      d) alla abitazione propria o dei familiari.
    6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalita'
di cui all'Art. 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.
    7.  Per  motivi  di  interesse  pubblico  e  in  caso  di  eventi
eccezionali,  il  sindaco  puo'  disporre  l'utilizzo di spazi presso
strutture  sanitarie,  sale  del commiato, obitori, per deporvi salme
per il relativo periodo di osservazione.
    8.  Le  gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata
in  vigore  del  regolamento,  in  contrasto  con quanto disposto dal
presente  articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata
in vigore del regolamento medesimo.