Art. 41. Periodo e depositi di osservazione 1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'Art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalita' e della disponibilita' di obitori e depositi di osservazione comunali gia' esistenti, nonche' di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti. 2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione e' effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa. 3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicita', per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorita' giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali. 4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, e' gratuito e non puo' essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attivita' funebre. 5. A richiesta dei familiari, la salma puo' essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso: a) alla sala del commiato; b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria; c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune; d) alla abitazione propria o dei familiari. 6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalita' di cui all'Art. 39 e sono a carico dei familiari richiedenti. 7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco puo' disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione. 8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.