Art. 42.
Sale per il commiato
1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attivita' funebre
possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee
a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture
sanitarie di ricovero o cura, e' rilasciata dal comune ai soggetti
autorizzati allo svolgimento di attivita' funebre, previa verifica
che:
a) sussistano i requisiti previsti dall'Art. 4, comma 7, della
legge regionale;
b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la
sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a
distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita
della salma.
3. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle
attivita' di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalita' e i
termini stabiliti da apposito provvedimento della giunta regionale.
4. La sala del commiato non puo' essere collocata in strutture
obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro
immediate vicinanze, nonche' in strutture socio-sanitarie o
socio-assistenziali.
5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il
commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per
gli aspetti igienico-sanitari.
6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il
tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.