Art. 42. Sale per il commiato 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attivita' funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato. 2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, e' rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attivita' funebre, previa verifica che: a) sussistano i requisiti previsti dall'Art. 4, comma 7, della legge regionale; b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma. 3. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attivita' di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalita' e i termini stabiliti da apposito provvedimento della giunta regionale. 4. La sala del commiato non puo' essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonche' in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. 5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari. 6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.