Art. 42.
                        Sale per il commiato

    1.  I  soggetti autorizzati allo svolgimento di attivita' funebre
possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
    2.  L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee
a  ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture
sanitarie  di  ricovero  o cura, e' rilasciata dal comune ai soggetti
autorizzati  allo  svolgimento  di attivita' funebre, previa verifica
che:
      a)  sussistano i requisiti previsti dall'Art. 4, comma 7, della
legge regionale;
      b)  durante  il  periodo  di  osservazione  sia  assicurata  la
sorveglianza  anche  a  mezzo  di  apparecchiature  di segnalazione a
distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita
della salma.
    3.  Le  sale  di  commiato  possono  prevedere  l'esercizio delle
attivita'  di  imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalita' e i
termini stabiliti da apposito provvedimento della giunta regionale.
    4.  La  sala  del commiato non puo' essere collocata in strutture
obitoriali,  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private o nelle loro
immediate   vicinanze,   nonche'   in   strutture  socio-sanitarie  o
socio-assistenziali.
    5.  Il  comune  controlla  il  funzionamento  dei  servizi per il
commiato  presenti  nel  proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per
gli aspetti igienico-sanitari.
    6.  Il  gestore della sala per il commiato trasmette al comune il
tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.