Art. 43.
                  Riscontro diagnostico ed autopsia

    1.   La  giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,  determina il fabbisogno di strutture per l'esecuzione di
autopsie   ed   accertamenti   su  cadaveri,  esumati  o  estumulati,
stabilendo  altresi'  i  criteri  per  la ripartizione degli oneri di
gestione.
    2. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a
carico dell'ASL o dell'amministrazione che li richiede.