Art. 43. Riscontro diagnostico ed autopsia 1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina il fabbisogno di strutture per l'esecuzione di autopsie ed accertamenti su cadaveri, esumati o estumulati, stabilendo altresi' i criteri per la ripartizione degli oneri di gestione. 2. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'ASL o dell'amministrazione che li richiede.