Art. 43.
Riscontro diagnostico ed autopsia
1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, determina il fabbisogno di strutture per l'esecuzione di
autopsie ed accertamenti su cadaveri, esumati o estumulati,
stabilendo altresi' i criteri per la ripartizione degli oneri di
gestione.
2. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a
carico dell'ASL o dell'amministrazione che li richiede.