Art. 44.
Cadaveri a disposizione della scienza
1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito
consenso possono essere utilizzati per le finalita' di studio,
ricerca e insegnamento, ai sensi dell'Art. 32 del regio decreto
1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della
facolta' di medicina e chirurgia. L'impiego per finalita' di studio e
insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie
di ricovero e cura accreditate.
2. L'ufficiale di stato civile del comune ove e' avvenuto il
decesso accerta la volonta' espressa dal defunto, nelle forme
previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del
proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto e' predisposta
secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso
alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo
trasporto al cimitero, nonche' quelle eventuali per il seppellimento,
tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne
richiede l'utilizzo.
4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente
identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo
identificativo, anche elettronico, che riporti le generalita' del
defunto.
5. E' vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di
studio.