Art. 44.
                Cadaveri a disposizione della scienza

    1.  I  cadaveri  di coloro che in vita abbiano espresso esplicito
consenso  possono  essere  utilizzati  per  le  finalita'  di studio,
ricerca  e  insegnamento,  ai  sensi  dell'Art.  32 del regio decreto
1592/1933,   nelle  sale  settorie  di  Istituti  universitari  della
facolta' di medicina e chirurgia. L'impiego per finalita' di studio e
insegnamento  si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie
di ricovero e cura accreditate.
    2.  L'ufficiale  di  stato  civile  del comune ove e' avvenuto il
decesso  accerta  la  volonta'  espressa  dal  defunto,  nelle  forme
previste  dalla  normativa  nazionale  vigente,  circa l'utilizzo del
proprio   cadavere.  L'autorizzazione  al  trasporto  e'  predisposta
secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
    3.  Le  spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso
alla  sede  della  struttura  abilitata  e le spese per il successivo
trasporto al cimitero, nonche' quelle eventuali per il seppellimento,
tumulazione  o cremazione sono a totale carico della struttura che ne
richiede l'utilizzo.
    4.  I  cadaveri  di  cui  al  comma 1 devono essere costantemente
identificati   mediante   targhetta   ovvero   altro   idoneo  metodo
identificativo,  anche  elettronico,  che  riporti le generalita' del
defunto.
    5.  E'  vietato  il  commercio  di cadaveri rilasciati a scopo di
studio.