Art. 44. Cadaveri a disposizione della scienza 1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalita' di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'Art. 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della facolta' di medicina e chirurgia. L'impiego per finalita' di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate. 2. L'ufficiale di stato civile del comune ove e' avvenuto il decesso accerta la volonta' espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto e' predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere. 3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonche' quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo. 4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalita' del defunto. 5. E' vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.