Art. 45. Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico 1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione. 2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volonta' di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.