Art. 45.
Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte,
avviene nel rispetto della vigente legislazione.
2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia
manifestato la volonta' di donare le cornee ovvero i familiari diano
il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari
informano l'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee
per il prelievo.