Art. 45.
   Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

    1.  Il  prelievo  di  parti  di  cadavere  a  scopo  di trapianto
terapeutico,  anche  per  quanto  attiene  l'accertamento  di  morte,
avviene nel rispetto della vigente legislazione.
    2.  In  caso  di  decesso  a  domicilio,  ove  il  defunto  abbia
manifestato  la volonta' di donare le cornee ovvero i familiari diano
il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari
informano  l'ASL  territorialmente competente e la Banca delle cornee
per il prelievo.