Art. 46. Imbalsamazione e tanatoprassi 1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte. 2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione e' presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento. 3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla normativa nazionale vigente. 4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattivita' o di malattie infettive.