Art. 46.
                    Imbalsamazione e tanatoprassi

    1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti
dai  familiari  e  possono  iniziare  solo  dopo l'accertamento della
morte.
    2.   La   richiesta   di   autorizzazione  all'imbalsamazione  e'
presentata    da    medici    legalmente    abilitati   all'esercizio
professionale, al comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne
controlla  l'esecuzione,  corredata dall'indicazione del procedimento
che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.
    3.  I  trattamenti  di  tanatoprassi sono effettuati nei limiti e
secondo le modalita' stabilite dalla normativa nazionale vigente.
    4.  Sono  vietate  le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi
sui cadaveri portatori di radioattivita' o di malattie infettive.