Art. 46.
Imbalsamazione e tanatoprassi
1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti
dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della
morte.
2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione e'
presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio
professionale, al comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne
controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento
che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.
3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e
secondo le modalita' stabilite dalla normativa nazionale vigente.
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi
sui cadaveri portatori di radioattivita' o di malattie infettive.