Art. 102.
                Informazione e diffusione delle norme
    1.  Le  norme  di  comportamento  degli  utenti  contenute  nella
presente  legge  devono  essere  portate  a  conoscenza  degli stessi
mediante:
      a) divulgazione  a  mezzo di appositi fogli informativi forniti
congiuntamente  allo  ski  pass,  da  realizzare  a  cura del gestore
dell'area sciabile attrezzata;
      b) apposizione di pannelli informativi in posizioni di transito
obbligato  negli  accessi  agli  impianti  o alle strutture, o presso
punti di informazione, tabelloni illustrativi, biglietterie;
      c) divulgazione  da  parte  dei maestri di sci preliminarinente
allo  svolgimento  di  classi  di insegnamento, sulla base di criteri
disposti  dalla  Associazione dei maestri di sci e acquisiti mediante
appositi  corsi  di aggiornamento da predisporre prima della stagione
invernale di entrata in vigore della presente legge.
    2. La Regione individua e promuove altre forme di divulgazione.