Art. 84. Accesso ed utilizzo degli impianti di risalita 1. L'accesso agli impianti di risalita e' subordinato all'acquisto del biglietto e comporta l'osservanza da parte degli utenti degli obblighi di cui alla presente legge e di quelli contemplati dalla normativa nazionale vigente in materia. 2. Nell'impiego degli impianti di risalita gli utenti devono: a) comportarsi con prudenza e diligenza, osservando le disposizioni impartite dal gestore e dagli addetti agli impianti ed evitando di causare ogni pericolo o danno agli altri utenti e/o ai terzi; b) conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell'impianto; c) attenersi alle prescrizioni sancite dal regolamento di attuazione della presente legge.