Art. 84.
           Accesso ed utilizzo degli impianti di risalita
    1.   L'accesso   agli   impianti   di   risalita  e'  subordinato
all'acquisto  del  biglietto  e  comporta l'osservanza da parte degli
utenti  degli  obblighi  di  cui  alla  presente  legge  e  di quelli
contemplati dalla normativa nazionale vigente in materia.
    2. Nell'impiego degli impianti di risalita gli utenti devono:
      a)   comportarsi   con  prudenza  e  diligenza,  osservando  le
disposizioni  impartite  dal gestore e dagli addetti agli impianti ed
evitando  di  causare  ogni pericolo o danno agli altri utenti e/o ai
terzi;
      b) conformare  il  proprio  comportamento  a  quanto prescritto
dalla  segnaletica  apposta  dal gestore nelle stazioni di arrivo, in
quelle di partenza e lungo il percorso dell'impianto;
      c) attenersi  alle  prescrizioni  sancite  dal  regolamento  di
attuazione della presente legge.