Art. 85. Accesso alle piste 1. L'accesso alle piste e' vietato ai pedoni e a quanti siano provvisti di attrezzi diversi da quelli cui la pista e' destinata. 2. L'accesso alle piste da discesa e' consentito agli utenti provvisti di sci da discesa, monosci, minisci, tavole da neve, telemark e attrezzi similari. 3. L'accesso alle piste da fondo e' consentito agli utenti provvisti di sci da fondo. 4. L'accesso con mezzi diversi da quelli sopra indicati (slitte, slittini, bob, gommoni ecc.) e' consentito solo sulle aree a specifica destinazione. 5. E' in generale vietato l'accesso alle piste agli animali domestici, salvi i casi in cui gli stessi vengano utilizzati per specifiche attivita' di soccorso o sportive, di esercitazione e di addestramento. 6. Nel caso di cui sopra, l'accesso alle piste degli animali domestici deve essere espressamente autorizzato dal gestore. 7. E' fatto divieto a chiunque di accedere alle piste chiuse e segnalate come tali; in caso di violazione di tale divieto, l'utente sara' l'unico responsabile di ogni eventuale danno che possa occorrere alla sua persona, a cose o a terzi.