Art. 85.
                         Accesso alle piste
    1.  L'accesso  alle  piste  e' vietato ai pedoni e a quanti siano
provvisti di attrezzi diversi da quelli cui la pista e' destinata.
    2.  L'accesso  alle  piste  da  discesa e' consentito agli utenti
provvisti  di  sci  da  discesa,  monosci,  minisci,  tavole da neve,
telemark e attrezzi similari.
    3.  L'accesso  alle  piste  da  fondo  e'  consentito agli utenti
provvisti di sci da fondo.
    4.  L'accesso con mezzi diversi da quelli sopra indicati (slitte,
slittini,  bob,  gommoni  ecc.)  e'  consentito  solo  sulle  aree  a
specifica destinazione.
    5.  E'  in  generale  vietato  l'accesso  alle piste agli animali
domestici,  salvi  i  casi  in  cui gli stessi vengano utilizzati per
specifiche  attivita'  di  soccorso o sportive, di esercitazione e di
addestramento.
    6.  Nel  caso  di  cui  sopra, l'accesso alle piste degli animali
domestici deve essere espressamente autorizzato dal gestore.
    7.  E'  fatto  divieto a chiunque di accedere alle piste chiuse e
segnalate  come tali; in caso di violazione di tale divieto, l'utente
sara'   l'unico  responsabile  di  ogni  eventuale  danno  che  possa
occorrere alla sua persona, a cose o a terzi.