Art. 86.
             Comportamento sulle piste da sci - Generale
    1. Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore deve comportarsi
in  modo da non mettere in pericolo l'incolumita' propria ed altrui o
provocare danno a cose e persone.
    2.  Gli  sciatori  devono adottare un comportamento conforme alle
proprie    capacita'    tecniche,   condizioni   fisiche   personali,
attrezzatura tecnica disponibile, in particolar modo nella scelta del
grado di difficolta' delle piste cui accedono.
    3.   Nell'utilizzazione   delle   piste  da  sci  o  delle  altre
infrastrutture  equiparate,  lo  sciatore deve tenere in debito conto
che  la segnaletica, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, le
piccole  discontinuita'  ed irregolarita' del manto nevoso causata da
usura  giornaliera,  cadute  di  sciatori,  battitura,  non  sono  da
considerare ostacoli, e pertanto spetta allo sciatore stesso prestare
la dovuta attenzione nell'evitarli.