Art. 86. Comportamento sulle piste da sci - Generale 1. Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumita' propria ed altrui o provocare danno a cose e persone. 2. Gli sciatori devono adottare un comportamento conforme alle proprie capacita' tecniche, condizioni fisiche personali, attrezzatura tecnica disponibile, in particolar modo nella scelta del grado di difficolta' delle piste cui accedono. 3. Nell'utilizzazione delle piste da sci o delle altre infrastrutture equiparate, lo sciatore deve tenere in debito conto che la segnaletica, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, le piccole discontinuita' ed irregolarita' del manto nevoso causata da usura giornaliera, cadute di sciatori, battitura, non sono da considerare ostacoli, e pertanto spetta allo sciatore stesso prestare la dovuta attenzione nell'evitarli.