Art. 87.
                          V e l o c i t a'
    1.  Gli  sciatori  devono  mantenere  una  velocita' consona alle
proprie  condizioni e capacita', alle difficolta' del tracciato, alle
condizioni  del  manto  nevoso,  alla  visibilita'  e alle condizioni
meteorologiche.
    2. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a
visuale  non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli fissi o
mobili,  all'interno  di  campi  scuola, sulle piste affollate, nelle
strettoie, nelle biforcazioni, negli incroci e confluenze, nei tratti
finali  delle  piste,  in  prossimita'  di stazioni o strutture degli
impianti  di  risalita,  in  presenza  di principianti, di nebbia, di
foschia,  di scarsa visibilita', di classi di insegnamento collettivo
o gruppi omogenei di utenti.
    3.  E'  vietato  scendere  a  forte  velocita'  lungo  le  piste,
assumendo  traiettorie  rettilinee  e  posizioni incompatibili con la
condotta turistica e la sicurezza degli altri utenti.