Art. 89.
                           S o r p a s s o
    1.  Lo  sciatore  che  intende  sorpassare  altri  sciatori  deve
assicurarsi  di avere a disposizione spazio e visibilita' sufficienti
allo scopo.
    2.  Il  sorpasso  puo' effettuarsi sia a monte che a valle, sulla
destra  o  sulla  sinistra,  ad una distanza tale da evitare intralci
allo sciatore sorpassato.
    3.  In  prossimita'  di restringimenti e' vietato il sorpasso sul
lato presso il quale maggiore si manifesta il restringimento stesso.
    4.  E'  vietato  il  sorpasso  parziale di classi di insegnamento
collettive  o  gruppi  omogenei  di  utenti, ossia con interruzione o
incrocio degli stessi.
    5.  Il  sorpasso  di  mezzi  meccanici in movimento e' consentito
mantenendo una distanza da essi stimata non inferiore al doppio della
larghezza del mezzo stesso.