Art. 89. S o r p a s s o 1. Lo sciatore che intende sorpassare altri sciatori deve assicurarsi di avere a disposizione spazio e visibilita' sufficienti allo scopo. 2. Il sorpasso puo' effettuarsi sia a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. 3. In prossimita' di restringimenti e' vietato il sorpasso sul lato presso il quale maggiore si manifesta il restringimento stesso. 4. E' vietato il sorpasso parziale di classi di insegnamento collettive o gruppi omogenei di utenti, ossia con interruzione o incrocio degli stessi. 5. Il sorpasso di mezzi meccanici in movimento e' consentito mantenendo una distanza da essi stimata non inferiore al doppio della larghezza del mezzo stesso.