Art. 90.
                            Stazionamento
    1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri
utenti e portarsi sui bordi della pista.
    2.  E'  vietata la sosta nei passaggi obbligati, nelle strettoie,
in   prossimita'  di  dossi,  dietro  curve  o  in  luoghi  a  scarsa
visibilita'.
    3.  In  caso  di  cadute  o  di  incidenti  lo  sciatore,  se  in
condizioni,  deve  liberare  tempestivamente  la pista portandosi sui
bordi  di  essa.  In  difetto,  chiunque  deve  segnalare la presenza
dell'infodunato con mezzi idonei.
    4.  E'  vietata  la  sosta al livello del piano sciabile (seduto,
disteso  e  simili) o comunque fuori dalla visuale degli sciatori che
sopraggiungono da monte.
    5.  E'  vietata  la  sosta nelle parti terminali delle piste, per
almeno  i  primi  30 metri a partire dall'ultimo cambio di pendenza o
dall'inizio dello spazio di frenata degli sciatori.