Art. 90. Stazionamento 1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. 2. E' vietata la sosta nei passaggi obbligati, nelle strettoie, in prossimita' di dossi, dietro curve o in luoghi a scarsa visibilita'. 3. In caso di cadute o di incidenti lo sciatore, se in condizioni, deve liberare tempestivamente la pista portandosi sui bordi di essa. In difetto, chiunque deve segnalare la presenza dell'infodunato con mezzi idonei. 4. E' vietata la sosta al livello del piano sciabile (seduto, disteso e simili) o comunque fuori dalla visuale degli sciatori che sopraggiungono da monte. 5. E' vietata la sosta nelle parti terminali delle piste, per almeno i primi 30 metri a partire dall'ultimo cambio di pendenza o dall'inizio dello spazio di frenata degli sciatori.