Art. 92.
                           S o c c o r s o
    1.  In  caso di sinistro l'utente deve sempre prestare assistenza
agli   eventuali   infortunati,  segnalando  con  ogni  mezzo  a  sua
disposizione   la  presenza  in  pista  dell'infortunato  agli  altri
sciatori che sopraggiungono da monte.
    2.  Chi  e'  coinvolto  in  un  incidente deve fornire le proprie
generalita'  sia  agli  altri  soggetti coinvolti che al personale di
vigilanza e soccorso.
    3. Tale obbligo vale anche per i testimoni.