Art. 93.
                           T r a n s i t o
    1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di
urgente necessita'.
    2.  Chi  discende o risale la pista senza sci o attrezzi adeguati
deve  tenersi  ai  bordi  rispettando le prescrizioni vigenti nonche'
quelle  dettate dal gestore dell'area sciabile attrezzata ed evitando
di creare rischi per la sicurezza degli altri sciatori.
    3.  La  risalita  della pista con gli sci ai piedi e' normalmente
vietata.  Essa e' ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area
sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di
urgente necessita'.