Art. 97.
                         Casco obbligatorio
    1.   Nell'esercizio  della  pratica  dello  sci  alpino  e  dello
snowboard   e'  fatto  obbligo  ai  soggetti  di  eta'  inferiore  ai
quattordici  anni  di  indossare  correttamente  un  casco protettivo
omologato.