Art. 99.
                   Sci fuoripista e sci alpinismo
    1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata,
o  di  parte  di essa, non sono responsabili di incidenti che possano
verificarsi  nei  percorsi  fuoripista  anche  se  accessibili  dagli
impianti  di  propria  competenza,  purche'  sugli stessi sia apposta
idonea  segnaletica  di  divieto  di accesso o di pericolo di frane o
valanghe.
    2.  E'  sempre vietato lo sci fuoripista lungo pendii interessati
attivamente   o   passivamente   da   rischio  di  eventi  valanghivi
potenzialmente connessi con l'area sciabile attrezzata.
    3.  In ogni caso, i praticanti dello scialpinismo devono munirsi,
laddove  le  condizioni  climatiche e della neve favoriscano evidenti
rischi   di   eventi  valanghivi,  di  appositi  sistemi  tecnici  ed
elettronici per il rilevamento ed il soccorso.
    4.  Quanto  disposto  nel  presente articolo deve essere indicato
sulla  documentazione  di  informazione  all'utente,  ed  indicato su
cartelli  esposti  presso  le  stazioni  di  partenza ed arrivo degli
impianti di risalita.