Art. 99. Sci fuoripista e sci alpinismo 1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista anche se accessibili dagli impianti di propria competenza, purche' sugli stessi sia apposta idonea segnaletica di divieto di accesso o di pericolo di frane o valanghe. 2. E' sempre vietato lo sci fuoripista lungo pendii interessati attivamente o passivamente da rischio di eventi valanghivi potenzialmente connessi con l'area sciabile attrezzata. 3. In ogni caso, i praticanti dello scialpinismo devono munirsi, laddove le condizioni climatiche e della neve favoriscano evidenti rischi di eventi valanghivi, di appositi sistemi tecnici ed elettronici per il rilevamento ed il soccorso. 4. Quanto disposto nel presente articolo deve essere indicato sulla documentazione di informazione all'utente, ed indicato su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita.