Art. 42.
                         I n t e r v e n t i

    1.  La  Regione e le province promuovono e sostengono iniziative,
anche   in  collaborazione  con  le  parti  sociali,  orientate  alla
prevenzione,  all'anticipazione  dei  rischi e al miglioramento delle
condizioni di lavoro e in particolare:
      a) l'adozione   di  patti  territoriali  per  la  salute  e  la
sicurezza nei luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno
per  gli  accordi,  assunti dalle parti sociali comparativamente piu'
rappresentative  a  livello  territoriale,  diretti  a qualificare le
misure  per  la  prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura
della sicurezza;
      b) il   supporto   ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la
sicurezza,   con   particolare  riferimento  al  rafforzamento  delle
competenze  e  ad  azioni  di  coordinamento,  attraverso  iniziative
concertate con le organizzazioni sindacali;
      c) il  supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici
previsti dagli enti bilaterali di cui all'Art. 10, comma 5.
    2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:
      a) la  realizzazione  di  azioni  di  ricerca, individuazione e
comparazione   di   buone   pratiche,   trasferibili  sul  territorio
regionale;
      b) il  monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali  e  la realizzazione di un rapporto annuale sullo stato
di salute e sicurezza dei lavoratori;
      c) centri   di   riferimento,   anche   in  collaborazione  con
Universita', associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di diritto
privato,  nonche'  con  gli  enti  e  le  aziende di diritto pubblico
operanti nel settore, sostenendone l'attivita' con proprie risorse.
    3.  La Regione e le province favoriscono, altresi', la diffusione
della   cultura  della  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro
attraverso:
      a) campagne  informative  ed  azioni  di  sensibilizzazione; b)
formazione  degli  operatori delle istituzioni e delle organizzazioni
competenti;
      c) azioni  di sensibilizzazione, informazione e formazione, sul
tema  della  sicurezza e dell'igiene del lavoro, da realizzarsi anche
nell'ambito  dell'offerta  dei  centri  territoriali  permanenti  per
l'educazione  degli  adulti  di  cui all'Art. 45, comma 8 della legge
regionale  n.  12 del 2003, con particolare riferimento ai lavoratori
immigrati,  caratterizzate  dall'utilizzo  di specifiche metodologie,
strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;
      d) interventi educativi nei confronti dei giovani;
      e) realizzazione  di  unita'  formative  dedicate al tema della
sicurezza   e   dell'igiene  del  lavoro  nelle  attivita'  formative
programmate o riconosciute dalla Regione e dalle province;
      f) attivita'  formative  volte  all'acquisizione  di competenze
specifiche nelle materie della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro,  con  riferimento  agli  aspetti  sia  igienico-sanitari  sia
normativi e socio-organizzativi;
      g) accordi  con gli enti bilaterali di cui all'Art. 10, comma 5
e    con    i   soggetti   autorizzati   alla   somministrazione   ed
all'intermediazione  di  lavoro,  finalizzati  alla  realizzazione di
unita'  formative  dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del
lavoro;
      h) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro  comparativamente piu' rappresentative, finalizzati a definire
condizioni  di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli
minimi   stabiliti   dalla   normativa   nazionale,  con  particolare
riferimento  a quanto previsto dall'Art. 7 del decreto legislativo n.
626    del    1994   ed   ai   contesti   produttivi   contrassegnati
dall'interrelazione   e   dall'integrazione   di   diverse  attivita'
imprenditoriali;
      i) l'introduzione  del  tema della sicurezza e della salute nei
luoghi di lavoro negli interventi di cui all'Art. 44.
    4. La Regione esercita funzioni d'indirizzo e coordinamento delle
attivita'  di  controllo  e  vigilanza  svolte  dalle  aziende unita'
sanitarie locali e ne verifica la qualita' e l'efficacia delle azioni
di  prevenzione.  La Regione promuove, inoltre, la sperimentazione di
«audit» dei luoghi di lavoro, da realizzarsi sulla base dell'adesione
volontaria  delle  imprese  e  mediante procedure che producano esiti
certificabili,  per  il  miglioramento  dell'organizzazione  e  della
gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
    5.  La  Regione,  fermo  restando quanto previsto dalla normativa
nazionale  in  materia  di  tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori,  persegue  l'introduzione e la diffusione, anche mediante
specifici  accordi,  nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione
di  appalti  pubblici  di  disposizioni dirette ad individuare misure
ulteriori  di  tutela  delle  condizioni  di  sicurezza ed igiene del
lavoro,   anche  in  riferimento  all'Art.  1,  comma 3  della  legge
7 novembre  2000,  n.  327  (Valutazione dei costi del lavoro e della
sicurezza nelle gare di appalto).
    6.  Gli interventi sono programmati e realizzati promuovendone la
corrispondenza  con  le  esigenze e le specificita' delle persone con
disabilita'.