Art. 42. I n t e r v e n t i 1. La Regione e le province promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di lavoro e in particolare: a) l'adozione di patti territoriali per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno per gli accordi, assunti dalle parti sociali comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale, diretti a qualificare le misure per la prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura della sicurezza; b) il supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento al rafforzamento delle competenze e ad azioni di coordinamento, attraverso iniziative concertate con le organizzazioni sindacali; c) il supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici previsti dagli enti bilaterali di cui all'Art. 10, comma 5. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene: a) la realizzazione di azioni di ricerca, individuazione e comparazione di buone pratiche, trasferibili sul territorio regionale; b) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e la realizzazione di un rapporto annuale sullo stato di salute e sicurezza dei lavoratori; c) centri di riferimento, anche in collaborazione con Universita', associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di diritto privato, nonche' con gli enti e le aziende di diritto pubblico operanti nel settore, sostenendone l'attivita' con proprie risorse. 3. La Regione e le province favoriscono, altresi', la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso: a) campagne informative ed azioni di sensibilizzazione; b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni competenti; c) azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, da realizzarsi anche nell'ambito dell'offerta dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti di cui all'Art. 45, comma 8 della legge regionale n. 12 del 2003, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati, caratterizzate dall'utilizzo di specifiche metodologie, strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale; d) interventi educativi nei confronti dei giovani; e) realizzazione di unita' formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro nelle attivita' formative programmate o riconosciute dalla Regione e dalle province; f) attivita' formative volte all'acquisizione di competenze specifiche nelle materie della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento agli aspetti sia igienico-sanitari sia normativi e socio-organizzativi; g) accordi con gli enti bilaterali di cui all'Art. 10, comma 5 e con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla realizzazione di unita' formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro; h) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'Art. 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ed ai contesti produttivi contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attivita' imprenditoriali; i) l'introduzione del tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro negli interventi di cui all'Art. 44. 4. La Regione esercita funzioni d'indirizzo e coordinamento delle attivita' di controllo e vigilanza svolte dalle aziende unita' sanitarie locali e ne verifica la qualita' e l'efficacia delle azioni di prevenzione. La Regione promuove, inoltre, la sperimentazione di «audit» dei luoghi di lavoro, da realizzarsi sulla base dell'adesione volontaria delle imprese e mediante procedure che producano esiti certificabili, per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro. 5. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue l'introduzione e la diffusione, anche mediante specifici accordi, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro, anche in riferimento all'Art. 1, comma 3 della legge 7 novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto). 6. Gli interventi sono programmati e realizzati promuovendone la corrispondenza con le esigenze e le specificita' delle persone con disabilita'.