Art. 43. Coordinamento della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 1. La Regione promuove azioni di indirizzo e coordinamento degli interventi della pubblica amministrazione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso il comitato di coordinamento, istituito ai sensi dell'Art. 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994. 2. Il comitato di coordinamento di cui al comma 1 promuove: a) sistematici scambi di informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche mediante la reciproca messa a disposizione degli archivi dei diversi enti con competenza sulla regolarita' e sicurezza del lavoro; b) l'elaborazione di proposte finalizzate all'uniformita' delle procedure amministrative e dei metodi di controllo; c) la realizzazione di piani integrati di intervento, secondo priorita' individuate sulla base dei dati elaborati, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche; d) campagne di sensibilizzazione e di divulgazione per la promozione dell'adozione di mezzi e misure prevenzionali.