Art. 43.
Coordinamento  della pubblica amministrazione in materia di sicurezza
                    e salute nei luoghi di lavoro

    1.  La Regione promuove azioni di indirizzo e coordinamento degli
interventi  della pubblica amministrazione, in materia di sicurezza e
salute  nei  luoghi  di  lavoro,  anche  attraverso  il  comitato  di
coordinamento,   istituito   ai   sensi   dell'Art.  27  del  decreto
legislativo n. 626 del 1994.
    2. Il comitato di coordinamento di cui al comma 1 promuove:
      a) sistematici scambi di informazione in materia di sicurezza e
salute  nei  luoghi  di  lavoro,  anche mediante la reciproca messa a
disposizione  degli  archivi  dei  diversi  enti con competenza sulla
regolarita' e sicurezza del lavoro;
      b) l'elaborazione di proposte finalizzate all'uniformita' delle
procedure amministrative e dei metodi di controllo;
      c) la  realizzazione  di piani integrati di intervento, secondo
priorita'  individuate sulla base dei dati elaborati, rapportati alle
effettive   risorse   disponibili   delle   diverse   amministrazioni
pubbliche;
      d) campagne  di  sensibilizzazione  e  di  divulgazione  per la
promozione dell'adozione di mezzi e misure prevenzionali.