Art. 29.
                             Definizione

   1.  Il concorso pubblico per titoli consiste nella valutazione dei
titoli  di  servizio,  di  cultura  e  dei titoli vari oppure solo di
servizio  o  solo  di  cultura, eventualmente accompagnati dai titoli
vari, con criteri predeterminati nell'apposito bando, rapportati alla
categoria e figura professionale a concorso.