Art. 39. Interventi regionali 1. La Regione, in attuazione dell'art. 7, comma 5, della legge n. 363 2003 e in considerazione dei maggiori oneri monetari e gestionali conseguenti all'introduzione delle norme di cui al Titolo I della presente legge, sostiene iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza prefissati. 2. La Regione, riconoscendo l'elevata incidenza del compatto turistico nell'ambito dell' economia regionale e locale e la necessita' di supportare il radicamento della popolazione ai territori montani contrastando le minacce di spopolamento, sostiene altresi' iniziative ed interventi miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica. 3. La Giunta regionale promuove il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili al fine di coordinare e potenziare gli interventi di sostegno. 4. La Regione, riconosciuto l'elevato valore sociale e ambientale delle localita' montane e delle aree sciabili, sostiene ed incentiva le strategie d'intervento a minore impatto ambientale.