Art. 39.

                        Interventi regionali

   1.  La Regione, in attuazione dell'art. 7, comma 5, della legge n.
363 2003 e in considerazione dei maggiori oneri monetari e gestionali
conseguenti  all'introduzione  delle  norme  di cui al Titolo I della
presente  legge,  sostiene  iniziative  ed interventi funzionali agli
obiettivi di tutela della salute e di sicurezza prefissati.
   2.  La  Regione,  riconoscendo  l'elevata  incidenza  del compatto
turistico   nell'ambito  dell'  economia  regionale  e  locale  e  la
necessita'   di   supportare  il  radicamento  della  popolazione  ai
territori  montani  contrastando le minacce di spopolamento, sostiene
altresi'   iniziative   ed   interventi  miranti  a  riqualificare  e
potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica.
   3. La Giunta regionale promuove il coinvolgimento dei soggetti che
a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili al fine di
coordinare e potenziare gli interventi di sostegno.
   4.  La Regione, riconosciuto l'elevato valore sociale e ambientale
delle  localita' montane e delle aree sciabili, sostiene ed incentiva
le strategie d'intervento a minore impatto ambientale.