Art. 40. Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi 1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede misure di sostegno finanziario agli investimenti e ad alcune categorie di spese di gestione, nel rispetto della normativa comunitaria e attraverso intensita' agevolative e modalita' di attribuzione differenti in relazione alla tipologia di soggetto beneficiano e di iniziativa agevolabile. 2. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnicoconsultiva di cui all'art. 11 e la commissione consiliare competente, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, stabilisce sulla base di programmi triennali di intervento: a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1; b) le priorita' nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilita' economica e strategica delle stesse; c) i requisiti di accesso, nonche' le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa; d) i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi accordabili; e) le procedure attuative degli strumenti d'intervento. 3. Durante il periodo di validita' il programma triennale e' suscettibile di aggiornamenti e modifiche mediante specifiche deliberazioni della Giunta regionale. 4. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e puo', in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.