Art. 40.

   Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi

   1.  Al  fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti
dalla   presente   legge   la  Regione  concede  misure  di  sostegno
finanziario  agli  investimenti  e  ad  alcune  categorie di spese di
gestione,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria  e attraverso
intensita'  agevolative  e  modalita'  di  attribuzione differenti in
relazione  alla  tipologia  di  soggetto  beneficiano e di iniziativa
agevolabile.
   2.  La  Giunta regionale, sentite la Commissione tecnicoconsultiva
di  cui  all'art.  11  e la commissione consiliare competente, che si
esprimono  nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento della
proposta, stabilisce sulla base di programmi triennali di intervento:
    a)  le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione
alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario
di cui al comma 1;
    b)  le  priorita'  nella concessione delle agevolazioni, relative
alla  tipologia  delle  iniziative  e alla sostenibilita' economica e
strategica delle stesse;
    c)  i  requisiti di accesso, nonche' le tipologie e i criteri per
la   determinazione   delle   specifiche   spese   ammissibili   alle
agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa;
    d)  i  criteri  per  la  determinazione  dei  livelli agevolativi
accordabili;
    e) le procedure attuative degli strumenti d'intervento.
   3.  Durante  il  periodo  di  validita'  il programma triennale e'
suscettibile   di   aggiornamenti  e  modifiche  mediante  specifiche
deliberazioni della Giunta regionale.
   4.  La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine
di  verificare  la corretta attuazione delle opere finanziate e puo',
in  caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli
opportuni  provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse
e la conseguente restituzione delle somme erogate.