Art. 42. Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili 1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'art. 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse per: a) l'installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge; b) gli interventi di manutenzione delle piste volti all'eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti, dei percorsi di collegamento, degli incroci tra piste, degli attraversamenti od imbocchi da e per piste naturali e varianti, degli attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di quanto altro necessiti di tali interventi; c) gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al pericolo valanghe, nonche' l'acquisto e l'installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse e la bonifica del territorio; d) il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle piste; e) gli interventi di riassetto idrogeologicoambientale finalizzati alla messa in sicurezza delle piste; f) altri interventi non ricompresi nel presente elenco purche' finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili di appartenenza; g) i sistemi di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore e del personale incaricato degli interventi per la sicurezza. 2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e in considerazione della necessita' di un adeguato innevamento ai fini dell'agibilita' delle piste in condizioni di sicurezza, le agevolazioni di cui al comma 1 possono altresi' essere concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento, tra cui risultano ricompresi: a) la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione; b) gli interventi di movimentazione, stesura, riporto e conservazione del manto nevoso, relativi sia alla neve programmata, sia alla neve naturale, anche per il tramite di appositi mezzi meccanici, con la creazione di zone d'ombra sulle piste, la predisposizione di barriere per controllare e contenere la discesa naturale della neve, la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai con pellicole sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento, il drenaggio di alcune zone per evitare lo scioglimento prematuro degli accumuli di neve; c) gli interventi atti a contrastare l'usura del manto nevoso e a rendere necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata di spessore inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante spietramenti. 3. Le agevolazioni previste perle iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere riconducibili e funzionali, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati. 4. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili.