Art. 42.

Interventi  relativi  alla  tutela  della  salute, alla garanzia e al
   mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili

   1.  Le  agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla
categoria  A  di  cui all'art. 41, comma 1, lettera a) possono essere
concesse per:
    a)  l'installazione  e  la  manutenzione  di  difese  fisiche, di
palinatura  e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di
sistemi  informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni
di cui alla presente legge;
    b)   gli   interventi   di   manutenzione   delle   piste   volti
all'eliminazione  degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla
protezione  con  difese  degli  ostacoli fissi che non possano essere
rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti,
dei   percorsi  di  collegamento,  degli  incroci  tra  piste,  degli
attraversamenti od imbocchi da e per piste naturali e varianti, degli
attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di
quanto altro necessiti di tali interventi;
    c)  gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al
pericolo   valanghe,   nonche'  l'acquisto  e  l'installazione  delle
relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse
e la bonifica del territorio;
    d) il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle
piste;
    e)    gli   interventi   di   riassetto   idrogeologicoambientale
finalizzati alla messa in sicurezza delle piste;
    f)  altri  interventi  non ricompresi nel presente elenco purche'
finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili
di appartenenza;
    g)  i  sistemi  di  sensibilizzazione, informazione, formazione e
aggiornamento  degli operatori del settore e del personale incaricato
degli interventi per la sicurezza.
   2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve
naturale   e  in  considerazione  della  necessita'  di  un  adeguato
innevamento  ai  fini  dell'agibilita'  delle  piste in condizioni di
sicurezza,  le agevolazioni di cui al comma 1 possono altresi' essere
concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento,
tra cui risultano ricompresi:
    a)  la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di
lavorazione;
    b)   gli   interventi   di  movimentazione,  stesura,  riporto  e
conservazione  del  manto nevoso, relativi sia alla neve programmata,
sia  alla  neve  naturale,  anche  per  il  tramite di appositi mezzi
meccanici,   con  la  creazione  di  zone  d'ombra  sulle  piste,  la
predisposizione  di  barriere  per controllare e contenere la discesa
naturale  della  neve,  la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai
con  pellicole  sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento,
il  drenaggio  di  alcune  zone per evitare lo scioglimento prematuro
degli accumuli di neve;
    c) gli interventi atti a contrastare l'usura del manto nevoso e a
rendere  necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata
di  spessore  inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante
spietramenti.
   3. Le agevolazioni previste perle iniziative di cui ai commi 1 e 2
devono    essere   riconducibili   e   funzionali,   direttamente   o
indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati.
   4.  La  gestione  delle agevolazioni concesse per le iniziative di
cui  ai  commi  1 e 2 avviene attraverso l'istituzione da parte della
Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili.