Art. 43.

Investimenti  relativi  alla  riqualificazione,  alla  sostenibilita'
ambientale  ed energetica, al patenziamento e alla valorizzazione del
patrimonio   impiantistico,   della   aree  sciabili  e  dell'offerta
                              turistica


   1.  Le  agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla
categoria  B  di  cui all'art. 41, comma 1, lettera b) possono essere
concesse per:
    a)  la  sostituzione,  la  nuova  realizzazione, il miglioramento
qualitativo,  ambientale  ed  energetico  o  il  potenziamento  degli
impianti  di  risalita  per  la  pratica degli sport invernali, delle
pertinenze e delle opere accessorie;
    b)  la  sostituzione,  la  nuova  realizzazione, il miglioramento
qualitativo,  ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste
da  sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze
e delle opere accessorie;
    c)  altri  investimenti,  purche' non riconducibili alla gestione
ordinaria  e  coerenti  con  le  finalita'  della presente legge, che
richiedano  la  predisposizione di un progetto e l'implementazione di
piani di lavoro anche complessi.
   2.  Gli  impianti  di  innevamento  programmato  necessari  per la
produzione  di  neve  di  cui  al  comma  1, lettera b) costituiscono
pertinenza  delle piste da sci e sono riconosciuti unitamente ad esse
dalla Regione per l'uso pubblico.
   3.  La  gestione  delle agevolazioni concesse per le iniziative di
cui  al  comma  i,  avviene  attraverso  l'istituzione da parte della
Regione  di  apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita,
aree sciabili e offerta turistica.