Art. 43. Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilita' ambientale ed energetica, al patenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, della aree sciabili e dell'offerta turistica 1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'art. 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse per: a) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie; b) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie; c) altri investimenti, purche' non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalita' della presente legge, che richiedano la predisposizione di un progetto e l'implementazione di piani di lavoro anche complessi. 2. Gli impianti di innevamento programmato necessari per la produzione di neve di cui al comma 1, lettera b) costituiscono pertinenza delle piste da sci e sono riconosciuti unitamente ad esse dalla Regione per l'uso pubblico. 3. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui al comma i, avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica.