Art. 44. Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria 1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'art. 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A. 2. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui alla categoria C avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili.