Art. 45. Soggetti beneficiari 1. Le agevolazioni previste ai sensi della presente legge possono essere concesse: a) agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle associazioni e alle cooperative che siano proprietari o che gestiscano gli impianti a fune e le piste da sci, o che comunque operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport invernali; b) a eventuali soggetti diversi affidatari o incaricati dell'esercizio di servizi sulle aree sciabili di cui all'art. 4.