Art. 45.

                        Soggetti beneficiari

   1.  Le agevolazioni previste ai sensi della presente legge possono
essere concesse:
   a)  agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle associazioni e
alle  cooperative che siano proprietari o che gestiscano gli impianti
a fune e le piste da sci, o che comunque operino con o senza scopo di
lucro nell'ambito degli sport invernali;
   b)   a   eventuali   soggetti   diversi  affidatari  o  incaricati
dell'esercizio di servizi sulle aree sciabili di cui all'art. 4.