Art. 46. Agevolazioni 1 . Ai soggetti che attuino le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'art. 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni: a) per gli interventi di cui all'art. 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attivita' relative alla produzione di neve programmata di cui all'art. 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita annualmente ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili ai sensi dell'art. 39, comma 3; b) per gli interventi relativi alle attivita' di produzione di neve programmata di cui all'art. 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore a un terzo delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa. 2. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'art. 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, le seguenti agevolazioni: a) nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all'art. 37, agevolazioni concesse in una percentuale massima stabilita nel programma triennale; b) nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'art. 37, al soggetto beneficiano e' accordata facolta' di scelta tra i due seguenti regimi: 1) regime ordinario ai sensi del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800 2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato); 2) regime de minimis ai sensi del Regolamento15 dicembre 2006, n. 1998 2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore). 3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'art. 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'art. 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita annualmente e fino a un valore massimo pari a un terzo di tali spese. 4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione. La Regione stessa, nel caso, e' incaricata della successiva individuazione dei soggetti gestori.