Art. 46.

                            Agevolazioni

   1  .  Ai  soggetti  che  attuino  le iniziative riconducibili alla
categoria  A  di  cui all'art. 41, comma 1, lettera a) possono essere
concesse le seguenti agevolazioni:
    a)  per  gli  interventi  di  cui  all'art.  42,  commi 1 e 2, ad
eccezione   delle   attivita'   relative   alla  produzione  di  neve
programmata  di  cui  all'art.  42, comma 2, lettera a), agevolazioni
concesse  in  una  percentuale delle spese complessive sostenute, ivi
comprese  quelle  per  il personale addetto, stabilita annualmente ed
eventualmente  anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario
titolo beneficiano della presenza di aree sciabili ai sensi dell'art.
39, comma 3;
    b)  per  gli  interventi relativi alle attivita' di produzione di
neve   programmata   di   cui  all'art.  42,  comma  2,  lettera  a),
agevolazioni  concesse  nella  misura  non superiore a un terzo delle
spese  complessive  sostenute  in  un  arco temporale non superiore a
centoventi  giorni.  Tali spese sono calcolate tenuto conto dei costi
energetici,   di  approvvigionamento  idrico,  di  manutenzione,  del
personale  specifico  addetto alla produzione di neve e di ogni altro
costo riconducibile alla produzione stessa.
   2.  Ai  soggetti  che  attuano  le  iniziative  riconducibili alla
categoria  B  di  cui all'art. 41, comma 1, lettera b) possono essere
concesse,  attraverso  l'erogazione di contributi a fondo perduto, le
seguenti agevolazioni:
    a)  nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri
stabiliti  all'art.  37,  agevolazioni  concesse  in  una percentuale
massima stabilita nel programma triennale;
    b)  nel  caso  di  stazione non definibile di interesse locale ai
sensi  dell'art. 37, al soggetto beneficiano e' accordata facolta' di
scelta tra i due seguenti regimi:
     1)  regime  ordinario ai sensi del Regolamento CE 6 agosto 2008,
n.  800  2008  (Regolamento  della  Commissione  che  dichiara alcune
categorie  di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato);
     2)  regime  de minimis ai sensi del Regolamento15 dicembre 2006,
n. 1998 2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore).
   3.  Per  le  iniziative  riconducibili  alla  categoria  C  di cui
all'art. 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse agevolazioni
esclusivamente  ai  soggetti  definibili  come microstazioni ai sensi
dell'art.  38,  in  una percentuale delle spese complessive sostenute
stabilita  annualmente  e fino a un valore massimo pari a un terzo di
tali spese.
   4.  Le  iniziative  di  cui  al  comma 2 possono essere realizzate
direttamente,  in tutto o in parte, dalla Regione. La Regione stessa,
nel  caso, e' incaricata della successiva individuazione dei soggetti
gestori.