Art. 47. Criteri per 1'erogazione delle agevolazioni 1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 40, stabilisce i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili e dei livelli agevolativi accordabili. 2. Per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'art. 41, comma 1, lettera a) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto: a) del numero di chilometri delle aree di cui all'art. 4, comma 2 e del numero di chilometri di pista innevati attraverso la produzione di neve programmata; b) del dislivello delle piste; c) delle spese effettivamente sostenute e documentate dal gestore. 3. I gestori titolari di eventuali situazioni contrattuali in essere relative agli interventi di cui all'art. 42, comma 2 non possono cumulare, per singole piste innevate, tali benefici, ne' essere penalizzati in diminuzione rispetto a tali contratti. 4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'art. 41, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base del piano triennale degli investimenti, in virtu' di progetti che evidenzino e garantiscano una effettiva ricaduta dell'investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell'investimento e della successiva gestione. 5. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'art. 41, comma 1, lettera c) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto per i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), c), d), e) e g): a) dei chilometri di pista; b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore; c) del fatturato complessivo; d) dell'applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune; e) dell'applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e relativi allegati. 6. Per i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) i criteri di cui al comma 1 del presente art. devono tenere conto: a) dei chilometri di pista; b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore; c) del fatturato complessivo.