Art. 47.

             Criteri per 1'erogazione delle agevolazioni

   1.  La  Giunta  regionale,  ai  sensi  dell'art.  40, stabilisce i
criteri  per  la  determinazione delle specifiche spese ammissibili e
dei livelli agevolativi accordabili.
   2.  Per  le  iniziative  riconducibili  alla  categoria  A  di cui
all'art.  41,  comma 1, lettera a) i criteri di cui al comma 1 devono
in ogni caso tenere conto:
    a) del numero di chilometri delle aree di cui all'art. 4, comma 2
e del numero di chilometri di pista innevati attraverso la produzione
di neve programmata;
    b) del dislivello delle piste;
    c)   delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  dal
gestore.
   3.  I  gestori  titolari  di  eventuali situazioni contrattuali in
essere  relative  agli  interventi  di  cui  all'art. 42, comma 2 non
possono  cumulare,  per  singole  piste  innevate, tali benefici, ne'
essere penalizzati in diminuzione rispetto a tali contratti.
   4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B
di  cui  all'art. 41, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base del
piano  triennale  degli  investimenti,  in  virtu'  di  progetti  che
evidenzino  e  garantiscano  una effettiva ricaduta dell'investimento
sul  territorio,  di  documentabile  interesse  anche in relazione al
costo dell'investimento e della successiva gestione.
   5.  Per  le  iniziative  riconducibili  alla  categoria  C  di cui
all'art.  41,  comma 1, lettera c) i criteri di cui al comma 1 devono
in  ogni caso tenere conto per i soggetti di cui all'art. 4, comma 2,
lettere a), c), d), e) e g):
    a) dei chilometri di pista;
    b)  del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al
soggetto gestore;
    c) del fatturato complessivo;
    d)  dell'applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto
a fune;
    e) dell'applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in
tema  di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo  per  il riassetto e la riforma della normativa in materia) e
del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1
della  legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e relativi allegati.
   6. Per i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) i criteri
di cui al comma 1 del presente art. devono tenere conto:
    a) dei chilometri di pista;
    b)  del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al
soggetto gestore;
    c) del fatturato complessivo.