Art. 40 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Fatta salva  l'applicazione  di  ulteriori  sanzioni  previste
dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni  della
presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 
      a) chiunque viola le disposizioni contenute negli artt.  6,  7,
8, 9, 11, 12, 14, 16, comma 1, 17,  18,  24,  comma  2,  e  26  della
presente legge e' soggetto a sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
€ 100,00 a € 600,00; 
      b) salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e  salvo  che
il fatto costituisca reato, qualora l'autorita' competente accerti la
violazione degli obblighi di cui all'art. 5, invita il responsabile a
ristabilire il rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni e
relativo termine  di  adeguamento;  la  mancata  attuazione  di  tali
prescrizioni e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
€ 100,00 a € 600,00; 
      c) chiunque viola la disposizione di cui all'art. 6,  comma  2,
e' soggetto a sanzione amministrativa  pecuniaria  da  € 150,00  a  €
900,00; 
      d) il medico veterinario  che  viola  le  disposizioni  di  cui
all'art. 8, commi 2 e 3, all'art. 9, comma 3, e all'art. 25, comma 2,
e' soggetto a sanzione amministrativa  pecuniaria  da  € 150,00  a  €
900,00; 
      e) gli addestratori di animali che non adempiono agli  obblighi
di cui all'art.  11,  commi  4  e  5,  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00; 
      f)  il  gestore  di  esercizio   commerciale   che   viola   le
disposizioni di cui all'art. 12, commi 4 e 5, e' soggetto a  sanzione
amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00; 
      g) chiunque organizza mostre di animali  di  cui  all'art.  14,
comma  4,  senza  autorizzazione  comunale  e'  soggetto  a  sanzione
amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00; 
      h) chiunque viola la disposizione di cui all'art. 24, comma  3,
lettera a), e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
€ 80,00 a € 480,00; 
      i) chiunque viola la disposizione di cui all'art. 24, comma  3,
lettera b), e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
€ 50,00 a € 300,00; 
      j) chiunque viola  le  disposizioni  di  cui  all'art.  22,  e'
soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  € 80,00  a  €
480,00. 
    2. In caso di contestazione per le violazioni di cui al comma  1,
lettera j), e' ammesso il test del DNA del cane, con oneri  a  carico
del proprietario o detentore del cane stesso. 
    3.  La  competenza  ad  applicare  le   sanzioni   amministrative
pecuniarie di cui al comma 1, e' attribuita al comune in  cui  si  e'
verificata l'infrazione; i relativi proventi rimangono  acquisiti  al
bilancio comunale e sono  destinati  alle  finalita'  della  presente
legge. 
    4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 12 e' punita,
con  la  sospensione  dell'attivita'  da  uno  a  tre  giorni,  oltre
all'applicazione della sanzione di cui al comma 1. 
    5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 e'  punita
con  la  cessazione  dell'attivita',  oltre  all'applicazione   della
sanzione di cui al comma 1.