Art. 43 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 aprile 1995,  n.
43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del  cane,  la  tutela  degli
animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)  sono  applicate
fino alla data di entrata in vigore  del  regolamento  di  attuazione
della presente legge; dalla  medesima  data  la  legge  regionale  n.
43/1995 e' abrogata. 
    2. Il regolamento di attuazione di cui  all'art.  3  della  legge
regionale n. 43/1995, emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale  30  giugno  2004,  n.  33/R  (Regolamento  di   attuazione
dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per  la
gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali  d'affezione
e  la  prevenzione  del  randagismo»   relativo   all'identificazione
elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina), e' abrogato dalla
data di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  attuazione  della
presente legge. 
    La presente legge e' pubblicata sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come  legge
della Regione Toscana. 
 
      Firenze, 20 ottobre 2009 
 
                               MARTINI 
 
    La presente legge e'  stata  approvata  dal  Consiglio  regionale
nella seduta del 13 ottobre 2009.