Art. 43 Abrogazioni 1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) sono applicate fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge; dalla medesima data la legge regionale n. 43/1995 e' abrogata. 2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 43/1995, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 33/R (Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo» relativo all'identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina), e' abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana. Firenze, 20 ottobre 2009 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 ottobre 2009.