Art. 33.

                  Funzioni di competenza regionale



   1. La Regione svolge le funzioni concernenti:
    a)  i  rapporti  con  il  Ministero  per  le politiche agricole e
l'Unione  europea;  la  formulazione  degli  indirizzi  programmatici
generali   e   settoriali   in  campo  agricolo,  forestale,  ittico,
agrituristico,  rurale,  alimentare  e  faunistico,  il coordinamento
delle funzioni conferite;
    b)  l'attuazione  di programmi a dimensione o rilevanza regionale
previsti in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale,
alimentare e faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali
e regionali;
    c)  la  ripartizione  delle  risorse  finanziarie per l'esercizio
delle funzioni conferite;
    d)  le  funzioni  amministrative  relative  a  enti  e istituti a
carattere  regionale  o  riconosciuti  dalla  Regione  con  specifici
provvedimenti legislativi;
    e)  la  proposta  di  delimitazione  dei territori danneggiati da
calamita'  naturali  e  da  avversita'  atmosferiche e l'adozione dei
provvedimenti relativi e conseguenti;
    f)  le  certificazioni fitosanitarie e i controlli necessari alla
produzione e alla circolazione dei prodotti vegetali;
    g)   gli   interventi   sulle   strutture   di  trasformazione  e
commercializzazione  e  gli  interventi  relativi  alle iniziative di
cooperazione;
    h)  i rapporti con istituti ed enti esercenti il credito agrario,
la  definizione delle priorita', dei criteri e dei parametri relativi
al  credito  stesso,  nonche'  la  concessione  e la liquidazione del
concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui;
    i)  il  riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori, la
vigilanza   e  il  controllo  sulle  attivita'  delle  organizzazioni
riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;
    j)  le  funzioni  amministrative,  comprese  le nomine relative a
commissioni e comitati a carattere regionale;
    k) la ricerca applicata, le attivita' sperimentali e dimostrative
e  le  attivita'  per il supporto regionale all'assistenza tecnica in
agricoltura,   nonche',  d'intesa  con  le  province,  la  formazione
professionale  dei  tecnici  dei  servizi  di  sviluppo agricolo e le
attivita'    di   assistenza   tecnica   di   livello   regionale   e
interprovinciale;
    l)  l'impostazione  e  la  gestione  di  programmi  e  di  azioni
coordinate  per  la  promozione,  a  livello  regionale, del comparto
agroalimentare lombardo, anche in raccordo con analoghe azioni locali
e con le CCIAA;
    m) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e forestali,
comprese  le  azioni  per  l'innovazione  di  processo e di prodotto,
nonche'  gli  interventi  a  livello regionale per l'orientamento dei
consumi  e  per  il  coordinamento delle politiche nutrizionali anche
relative alle produzioni biologiche;
    n)  l'offerta  dei prodotti agricoli e forestali e gli interventi
sui mercati, comprese le relative forme organizzative;
    o)  la  bonifica  e  l'irrigazione,  compresi  il  controllo e la
vigilanza sui consorzi di bonifica;
    p)  l'attivita'  antincendi  boschivi,  esclusa  l'organizzazione
delle squadre antincendi;
    q)  la  gestione  del  SIARL,  anche  in  raccordo  con i sistemi
informativi  attivati  presso  le  CCIAA,  e  il  coordinamento delle
rilevazioni  statistiche  agricole  previste dal programma statistico
nazionale e dagli analoghi programmi regionali;
    r)  la  definizione dei capitolati speciali d'appalto finalizzati
all'acquisizione  di  servizi  e  beni  strumentali  per  i  quali e'
necessaria l'uniformazione su standard di livello regionale;
    s)  la  definizione  di convenzioni con le CCIAA che disciplinino
modalita'  e  condizioni  per la messa a disposizione della Regione e
degli  enti  locali  a cui sono conferite funzioni di dati, notizie e
atti   presenti  nel  registro  delle  imprese,  e  per  il  relativo
trasferimento telematico;
    t)   l'utilizzazione  agronomica  dei  fanghi  di  depurazione  e
l'utilizzazione  agronomica  dei  reflui  zootecnici,  ai sensi della
legge regionale n. 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento,
la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici);
    u)  la  vigilanza  e  il  monitoraggio a fini programmatori delle
risorse    forestali   e   silvo-pastorali   e   delle   sistemazioni
idraulico-agrario-forestali;
    v) il riordino degli usi civici;
    z)  i  lavori  di  pronto  intervento  per calamita' naturali non
compresi  tra  quelli  previsti dall'art. 10 della legge regionale 14
agosto  1973,  n.  34  (Provvedimenti in materia di viabilita', opere
igieniche  ed  altre  opere  pubbliche)  e  localizzati nei territori
montani;
    aa)  l'irrogazione  delle sanzioni amministrative in applicazione
della  normativa  comunitaria  in  materia di gestione delle quote di
produzione;
    bb)  la  vigilanza  sui  consorzi  costituiti per la difesa delle
produzioni agricole dalle avversita' atmosferiche;
    cc)  l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione
degli  albi  regionali  dei  vigneti a denominazione d'origine (DO) e
degli  elenchi  regionali delle vigne a indicazione geografica tipica
(IGT).