Art. 33. Funzioni di competenza regionale 1. La Regione svolge le funzioni concernenti: a) i rapporti con il Ministero per le politiche agricole e l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico, il coordinamento delle funzioni conferite; b) l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali; c) la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite; d) le funzioni amministrative relative a enti e istituti a carattere regionale o riconosciuti dalla Regione con specifici provvedimenti legislativi; e) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche e l'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti; f) le certificazioni fitosanitarie e i controlli necessari alla produzione e alla circolazione dei prodotti vegetali; g) gli interventi sulle strutture di trasformazione e commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di cooperazione; h) i rapporti con istituti ed enti esercenti il credito agrario, la definizione delle priorita', dei criteri e dei parametri relativi al credito stesso, nonche' la concessione e la liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui; i) il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, la vigilanza e il controllo sulle attivita' delle organizzazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari; j) le funzioni amministrative, comprese le nomine relative a commissioni e comitati a carattere regionale; k) la ricerca applicata, le attivita' sperimentali e dimostrative e le attivita' per il supporto regionale all'assistenza tecnica in agricoltura, nonche', d'intesa con le province, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le attivita' di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale; l) l'impostazione e la gestione di programmi e di azioni coordinate per la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare lombardo, anche in raccordo con analoghe azioni locali e con le CCIAA; m) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e forestali, comprese le azioni per l'innovazione di processo e di prodotto, nonche' gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali anche relative alle produzioni biologiche; n) l'offerta dei prodotti agricoli e forestali e gli interventi sui mercati, comprese le relative forme organizzative; o) la bonifica e l'irrigazione, compresi il controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica; p) l'attivita' antincendi boschivi, esclusa l'organizzazione delle squadre antincendi; q) la gestione del SIARL, anche in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA, e il coordinamento delle rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali; r) la definizione dei capitolati speciali d'appalto finalizzati all'acquisizione di servizi e beni strumentali per i quali e' necessaria l'uniformazione su standard di livello regionale; s) la definizione di convenzioni con le CCIAA che disciplinino modalita' e condizioni per la messa a disposizione della Regione e degli enti locali a cui sono conferite funzioni di dati, notizie e atti presenti nel registro delle imprese, e per il relativo trasferimento telematico; t) l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, ai sensi della legge regionale n. 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici); u) la vigilanza e il monitoraggio a fini programmatori delle risorse forestali e silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-agrario-forestali; v) il riordino degli usi civici; z) i lavori di pronto intervento per calamita' naturali non compresi tra quelli previsti dall'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilita', opere igieniche ed altre opere pubbliche) e localizzati nei territori montani; aa) l'irrogazione delle sanzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria in materia di gestione delle quote di produzione; bb) la vigilanza sui consorzi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversita' atmosferiche; cc) l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione degli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e degli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT).