Art. 33.
Funzioni di competenza regionale
1. La Regione svolge le funzioni concernenti:
a) i rapporti con il Ministero per le politiche agricole e
l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici
generali e settoriali in campo agricolo, forestale, ittico,
agrituristico, rurale, alimentare e faunistico, il coordinamento
delle funzioni conferite;
b) l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale
previsti in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale,
alimentare e faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali
e regionali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esercizio
delle funzioni conferite;
d) le funzioni amministrative relative a enti e istituti a
carattere regionale o riconosciuti dalla Regione con specifici
provvedimenti legislativi;
e) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da
calamita' naturali e da avversita' atmosferiche e l'adozione dei
provvedimenti relativi e conseguenti;
f) le certificazioni fitosanitarie e i controlli necessari alla
produzione e alla circolazione dei prodotti vegetali;
g) gli interventi sulle strutture di trasformazione e
commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di
cooperazione;
h) i rapporti con istituti ed enti esercenti il credito agrario,
la definizione delle priorita', dei criteri e dei parametri relativi
al credito stesso, nonche' la concessione e la liquidazione del
concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui;
i) il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, la
vigilanza e il controllo sulle attivita' delle organizzazioni
riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;
j) le funzioni amministrative, comprese le nomine relative a
commissioni e comitati a carattere regionale;
k) la ricerca applicata, le attivita' sperimentali e dimostrative
e le attivita' per il supporto regionale all'assistenza tecnica in
agricoltura, nonche', d'intesa con le province, la formazione
professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le
attivita' di assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale;
l) l'impostazione e la gestione di programmi e di azioni
coordinate per la promozione, a livello regionale, del comparto
agroalimentare lombardo, anche in raccordo con analoghe azioni locali
e con le CCIAA;
m) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e forestali,
comprese le azioni per l'innovazione di processo e di prodotto,
nonche' gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei
consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali anche
relative alle produzioni biologiche;
n) l'offerta dei prodotti agricoli e forestali e gli interventi
sui mercati, comprese le relative forme organizzative;
o) la bonifica e l'irrigazione, compresi il controllo e la
vigilanza sui consorzi di bonifica;
p) l'attivita' antincendi boschivi, esclusa l'organizzazione
delle squadre antincendi;
q) la gestione del SIARL, anche in raccordo con i sistemi
informativi attivati presso le CCIAA, e il coordinamento delle
rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico
nazionale e dagli analoghi programmi regionali;
r) la definizione dei capitolati speciali d'appalto finalizzati
all'acquisizione di servizi e beni strumentali per i quali e'
necessaria l'uniformazione su standard di livello regionale;
s) la definizione di convenzioni con le CCIAA che disciplinino
modalita' e condizioni per la messa a disposizione della Regione e
degli enti locali a cui sono conferite funzioni di dati, notizie e
atti presenti nel registro delle imprese, e per il relativo
trasferimento telematico;
t) l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e
l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, ai sensi della
legge regionale n. 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento,
la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici);
u) la vigilanza e il monitoraggio a fini programmatori delle
risorse forestali e silvo-pastorali e delle sistemazioni
idraulico-agrario-forestali;
v) il riordino degli usi civici;
z) i lavori di pronto intervento per calamita' naturali non
compresi tra quelli previsti dall'art. 10 della legge regionale 14
agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilita', opere
igieniche ed altre opere pubbliche) e localizzati nei territori
montani;
aa) l'irrogazione delle sanzioni amministrative in applicazione
della normativa comunitaria in materia di gestione delle quote di
produzione;
bb) la vigilanza sui consorzi costituiti per la difesa delle
produzioni agricole dalle avversita' atmosferiche;
cc) l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione
degli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e
degli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica
(IGT).