Art. 34.

      Funzioni conferite alle province e alle comunita' montane



   1.   Sono  conferite  alle  province  le  funzioni  amministrative
concernenti:
    a)  la  caccia,  la  pesca,  comprese le attivita' di vigilanza e
controllo, e la gestione delle autorizzazioni;
    b)  il  coordinamento,  la  vigilanza  e il controllo sugli enti,
aziende,  consorzi  e  organizzazioni  locali  operanti in materia di
agricoltura e foreste;
    c) le attivita' agrituristiche e le produzioni biologiche;
    d)  l'accertamento  dei  requisiti  per  il  riconoscimento della
qualifica di imprenditore agricolo professionale;
    e)  le  commissioni  e  i  comitati provinciali previsti da norme
statali  e  regionali,  compresa  la  nomina dei relativi componenti,
operanti in materia di agricoltura e foreste;
    f)  il  rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti
fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi;
    g)  le  attivita'  di  assistenza  tecnica,  di informazione e di
divulgazione   di   livello   provinciale,   nonche'   di  formazione
professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi
di sviluppo agricolo;
    h) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso
dei  carburanti  a  prezzo  agevolato  per l'agricoltura, compreso il
conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA);
    i)   le   azioni   di   interesse   locale   per   la  promozione
agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche;
    i) la redazione dei piani triennali agricoli di cui all'art. 3;
    k)   le   funzioni   amministrative   relative  alla  formazione,
arrotondamento e consolidamento della proprieta' coltivatrice;
    l)  le azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo
delle  certificazioni  volontarie  e  al  sostegno delle richieste di
riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie;
    m) le competenze in materia di usi civici previste dal titolo XI;
    n)  il  miglioramento  dell'efficienza  delle  strutture agrarie,
compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la
fase di produzione e di trasformazione aziendale;
    o)  i  contributi  per  l'acquisto  di  macchine  innovative e di
macchine sostitutive per rottamazione;
    p) i contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per
le aziende agricole;
    q)  l'istruttoria,  l'accertamento e i controlli per l'erogazione
di   premi,   integrazioni   di   reddito  previsti  dalle  normative
comunitarie,   nazionali  e  regionali,  nonche'  gli  interventi  di
mercato;
    r)  la  rilevazione  e  il  controllo  dei  dati  sul  fabbisogno
alimentare  e  l'attuazione  dei  programmi  provinciali d'intervento
relativi  all'educazione  alimentare  e  alle politiche nutrizionali,
comprese quelle biologiche;
    s)  la  gestione  del sistema informativo agricolo e forestale di
livello  provinciale  e  le rilevazioni statistiche agricole previste
dal   programma  statistico  nazionale  e  dagli  analoghi  programmi
regionali,  in  raccordo con i sistemi informativi attivati presso le
CCIAA  ai sensi di quanto disposto all'art. 33, comma 1, lettere q) e
s);
    t)  l'istruttoria,  l'accertamento  e i controlli per la gestione
delle quote di produzione;
    u) il controllo sulle attivita' svolte dal servizio di assistenza
tecnica  agli  allevamenti  (SATA),  la  vigilanza  sulla  tenuta dei
registri  e  dei  libri  genealogici  e  sull'attuazione dei relativi
controlli    funzionali    nonche'    gli    adempimenti    derivanti
dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale;
    v)  le  attivita'  istruttorie  e  la  gestione  degli interventi
conseguenti alle avversita' atmosferiche e alle calamita' naturali, a
sostegno  delle  colture  e  delle strutture aziendali, nonche' delle
infrastrutture  rurali  a livello provinciale, nell'ambito delle zone
delimitate ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera e);
    z)  tutte  le  funzioni  amministrative  gia' attribuite da leggi
statali agli ex ispettorati agricoli provinciali;
    aa)  l'istruttoria  per l'iscrizione delle superfici vitate negli
albi  regionali  dei  vigneti  a denominazione d'origine (DO) e negli
elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e
il relativo controllo.
   2.   Sono   conferite  alle  comunita'  montane,  nell'ambito  dei
rispettivi  territori,  e  alle  province  nella  restante  parte del
territorio provinciale le funzioni amministrative concernenti:
    a)  il  miglioramento  e  lo  sviluppo delle produzioni animali e
vegetali di rilevante interesse locale;
    b)  le sistemazioni idraulico-agrario-forestali e le manutenzioni
di piccola entita' delle aree boscate;
    c)  gli  interventi  in  materia  di forestazione, silvicoltura e
arboricoltura,  compresi  l'assestamento e la pianificazione dei beni
silvo-pastorali,  nonche'  l'organizzazione  delle squadre antincendi
boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3;
    d)  il  vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in
capo  ai  comuni  ai sensi della vigente normativa e quanto stabilito
dal comma 3;
    e)  gli  interventi  per  la  realizzazione,  il  ripristino e la
manutenzione   di   infrastrutture   al   servizio   delle  attivita'
agro-silvo-pastorali;
    f)  l'attuazione  dei lavori di pronto intervento di cui all'art.
33, comma 1, lettera z);
    g) l'erogazione dell'indennita' compensativa;
    h) i contributi per l'acquisto di macchine per la meccanizzazione
forestale;
    i)  contributi per l'abbandono produttivo dei terreni coltivati e
gli incentivi per il rimboschimento.
   3.  Sono  conferite  agli  enti gestori dei parchi e delle riserve
regionali,   nell'ambito   dei   rispettivi  territori,  le  funzioni
amministrative  concernenti  il  vincolo idrogeologico, il taglio dei
boschi nonche' l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi.
   4.  Sono  confermate  in  capo  agli  enti locali le funzioni e le
competenze  attribuite  dalla  normativa  vigente,  fermi  restando i
compiti  esercitati  localmente,  in  regime di autonomia funzionale,
dalle CCIAA.