Art. 34.
Funzioni conferite alle province e alle comunita' montane
1. Sono conferite alle province le funzioni amministrative
concernenti:
a) la caccia, la pesca, comprese le attivita' di vigilanza e
controllo, e la gestione delle autorizzazioni;
b) il coordinamento, la vigilanza e il controllo sugli enti,
aziende, consorzi e organizzazioni locali operanti in materia di
agricoltura e foreste;
c) le attivita' agrituristiche e le produzioni biologiche;
d) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della
qualifica di imprenditore agricolo professionale;
e) le commissioni e i comitati provinciali previsti da norme
statali e regionali, compresa la nomina dei relativi componenti,
operanti in materia di agricoltura e foreste;
f) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti
fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi;
g) le attivita' di assistenza tecnica, di informazione e di
divulgazione di livello provinciale, nonche' di formazione
professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi
di sviluppo agricolo;
h) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso
dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il
conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA);
i) le azioni di interesse locale per la promozione
agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche;
i) la redazione dei piani triennali agricoli di cui all'art. 3;
k) le funzioni amministrative relative alla formazione,
arrotondamento e consolidamento della proprieta' coltivatrice;
l) le azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo
delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di
riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie;
m) le competenze in materia di usi civici previste dal titolo XI;
n) il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie,
compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la
fase di produzione e di trasformazione aziendale;
o) i contributi per l'acquisto di macchine innovative e di
macchine sostitutive per rottamazione;
p) i contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per
le aziende agricole;
q) l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per l'erogazione
di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative
comunitarie, nazionali e regionali, nonche' gli interventi di
mercato;
r) la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno
alimentare e l'attuazione dei programmi provinciali d'intervento
relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali,
comprese quelle biologiche;
s) la gestione del sistema informativo agricolo e forestale di
livello provinciale e le rilevazioni statistiche agricole previste
dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi
regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le
CCIAA ai sensi di quanto disposto all'art. 33, comma 1, lettere q) e
s);
t) l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per la gestione
delle quote di produzione;
u) il controllo sulle attivita' svolte dal servizio di assistenza
tecnica agli allevamenti (SATA), la vigilanza sulla tenuta dei
registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi
controlli funzionali nonche' gli adempimenti derivanti
dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale;
v) le attivita' istruttorie e la gestione degli interventi
conseguenti alle avversita' atmosferiche e alle calamita' naturali, a
sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonche' delle
infrastrutture rurali a livello provinciale, nell'ambito delle zone
delimitate ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera e);
z) tutte le funzioni amministrative gia' attribuite da leggi
statali agli ex ispettorati agricoli provinciali;
aa) l'istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate negli
albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e negli
elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e
il relativo controllo.
2. Sono conferite alle comunita' montane, nell'ambito dei
rispettivi territori, e alle province nella restante parte del
territorio provinciale le funzioni amministrative concernenti:
a) il miglioramento e lo sviluppo delle produzioni animali e
vegetali di rilevante interesse locale;
b) le sistemazioni idraulico-agrario-forestali e le manutenzioni
di piccola entita' delle aree boscate;
c) gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura e
arboricoltura, compresi l'assestamento e la pianificazione dei beni
silvo-pastorali, nonche' l'organizzazione delle squadre antincendi
boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3;
d) il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in
capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e quanto stabilito
dal comma 3;
e) gli interventi per la realizzazione, il ripristino e la
manutenzione di infrastrutture al servizio delle attivita'
agro-silvo-pastorali;
f) l'attuazione dei lavori di pronto intervento di cui all'art.
33, comma 1, lettera z);
g) l'erogazione dell'indennita' compensativa;
h) i contributi per l'acquisto di macchine per la meccanizzazione
forestale;
i) contributi per l'abbandono produttivo dei terreni coltivati e
gli incentivi per il rimboschimento.
3. Sono conferite agli enti gestori dei parchi e delle riserve
regionali, nell'ambito dei rispettivi territori, le funzioni
amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, il taglio dei
boschi nonche' l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi.
4. Sono confermate in capo agli enti locali le funzioni e le
competenze attribuite dalla normativa vigente, fermi restando i
compiti esercitati localmente, in regime di autonomia funzionale,
dalle CCIAA.