Art. 36.

                       Acquisizione di servizi



   1.  La  Regione  e  gli  enti  locali,  in relazione alle funzioni
amministrative  di  cui  al  titolo  II e al presente titolo, possono
affidare  a  soggetti  terzi,  in  possesso  dei  necessari requisiti
tecnici,  organizzativi e di terzieta', selezionati tramite procedure
di  gara,  lo svolgimento di procedimenti o istruttorie inerenti alle
rispettive competenze.
   2.  La Regione e gli enti locali, nell'espletamento delle funzioni
di  rispettiva  competenza,  riconoscono  il  ruolo  delle  autonomie
funzionali   operanti   sul  territorio  regionale,  con  particolare
riferimento alle CCIAA.