Art. 36.
Acquisizione di servizi
1. La Regione e gli enti locali, in relazione alle funzioni
amministrative di cui al titolo II e al presente titolo, possono
affidare a soggetti terzi, in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta', selezionati tramite procedure
di gara, lo svolgimento di procedimenti o istruttorie inerenti alle
rispettive competenze.
2. La Regione e gli enti locali, nell'espletamento delle funzioni
di rispettiva competenza, riconoscono il ruolo delle autonomie
funzionali operanti sul territorio regionale, con particolare
riferimento alle CCIAA.