Art. 37.
Poteri sostitutivi
1. In caso di accertate inadempienze degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente titolo,
la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere.
Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale,
sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un
commissario ad acta.