Art. 37.

                         Poteri sostitutivi



   1.   In   caso   di   accertate  inadempienze  degli  enti  locali
nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente titolo,
la  Giunta  regionale  assegna  un  congruo  termine  per provvedere.
Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  la  Giunta  regionale,
sentito  l'ente  inadempiente,  provvede  direttamente  o mediante un
commissario ad acta.