Art. 38.

                 Raccordo tra i sistemi informativi



   1. La Regione, gli enti e i soggetti coinvolti dall'attuazione del
presente  titolo  assicurano  la  disponibilita'  e  il trasferimento
telematico   dei  dati  per  l'efficace  esercizio  delle  rispettive
funzioni,  per  l'implementazione  del  sistema  informativo agricolo
nazionale e del SIARL.
   2.  La raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati e delle
informazioni relative al settore agricolo sono assicurate dal SIARL.
   3.  La Regione assicura, attraverso il SIARL e tramite convenzione
con le CCIAA, l'accesso degli enti locali ai dati e alle informazioni
occorrenti alla gestione delle funzioni conferite.
   4.  I  dati  e  le informazioni presenti nel SIARL hanno valore ai
fini  istruttori  nei procedimenti in materia agricola e forestale di
competenza della Regione e degli enti locali.
   5.  La  Giunta regionale definisce i protocolli di comunicazione e
gli  standard  informatici  occorrenti  alla  efficace attuazione del
raccordo con i sistemi informativi locali, le modalita' organizzative
del  SIARL,  il  dizionario  telematico dei dati, i codici univoci di
identificazione dei soggetti e i protocolli di comunicazione, secondo
gli standard definiti dall'autorita' per l'informatica.