Art. 38.
Raccordo tra i sistemi informativi
1. La Regione, gli enti e i soggetti coinvolti dall'attuazione del
presente titolo assicurano la disponibilita' e il trasferimento
telematico dei dati per l'efficace esercizio delle rispettive
funzioni, per l'implementazione del sistema informativo agricolo
nazionale e del SIARL.
2. La raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati e delle
informazioni relative al settore agricolo sono assicurate dal SIARL.
3. La Regione assicura, attraverso il SIARL e tramite convenzione
con le CCIAA, l'accesso degli enti locali ai dati e alle informazioni
occorrenti alla gestione delle funzioni conferite.
4. I dati e le informazioni presenti nel SIARL hanno valore ai
fini istruttori nei procedimenti in materia agricola e forestale di
competenza della Regione e degli enti locali.
5. La Giunta regionale definisce i protocolli di comunicazione e
gli standard informatici occorrenti alla efficace attuazione del
raccordo con i sistemi informativi locali, le modalita' organizzative
del SIARL, il dizionario telematico dei dati, i codici univoci di
identificazione dei soggetti e i protocolli di comunicazione, secondo
gli standard definiti dall'autorita' per l'informatica.