Art. 39.

    Risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite



   1.  In relazione alla necessita' di assicurare la conoscenza delle
risorse   a   disposizione   per   l'effettuazione   delle  spese  di
investimento,   le   province   e   le   comunita'   montane,   nella
predisposizione  dei  loro bilanci, fanno riferimento alle previsioni
di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale.
   2.  I  fondi  da trasferire alle province e alle comunita' montane
sono  determinati  con  la  legge  di  approvazione  del bilancio dei
singoli esercizi finanziari, sulla base degli indirizzi contenuti nel
piano  agricolo  triennale  di  cui  all'art.  3  e  delle  priorita'
individuate con il DPEFR.
   3.  La Giunta regionale comunica, entro quindici giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  legge  annuale di bilancio, agli enti
interessati,  l'effettiva disponibilita' finanziaria per ogni voce di
spesa attinente alle funzioni conferite.