Art. 39.
Risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite
1. In relazione alla necessita' di assicurare la conoscenza delle
risorse a disposizione per l'effettuazione delle spese di
investimento, le province e le comunita' montane, nella
predisposizione dei loro bilanci, fanno riferimento alle previsioni
di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale.
2. I fondi da trasferire alle province e alle comunita' montane
sono determinati con la legge di approvazione del bilancio dei
singoli esercizi finanziari, sulla base degli indirizzi contenuti nel
piano agricolo triennale di cui all'art. 3 e delle priorita'
individuate con il DPEFR.
3. La Giunta regionale comunica, entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge annuale di bilancio, agli enti
interessati, l'effettiva disponibilita' finanziaria per ogni voce di
spesa attinente alle funzioni conferite.