Art. 39. Risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite 1. In relazione alla necessita' di assicurare la conoscenza delle risorse a disposizione per l'effettuazione delle spese di investimento, le province e le comunita' montane, nella predisposizione dei loro bilanci, fanno riferimento alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale. 2. I fondi da trasferire alle province e alle comunita' montane sono determinati con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, sulla base degli indirizzi contenuti nel piano agricolo triennale di cui all'art. 3 e delle priorita' individuate con il DPEFR. 3. La Giunta regionale comunica, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di bilancio, agli enti interessati, l'effettiva disponibilita' finanziaria per ogni voce di spesa attinente alle funzioni conferite.