Art. 48 Fondo per il sostegno all'affitto (Art. 2, legge regionale n. 2/2000) 1. E istituito il fondo regionale per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato. 2. Il fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 con il fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998. 3. Al finanziamento del fondo si provvede: a) con le assegnazioni finanziarie attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale; b) con risorse autonome regionali; c) con risorse proprie dei comuni, iscritte nei rispettivi bilanci. 4. Le disponibilita' del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 (Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi) e ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). 5. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresi' uno schema tipo per le modalita' di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilita' di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione. 6. Il riconoscimento del diritto d'intervento e la gestione delle procedure amministrative di erogazione delle somme spettanti competono alle amministrazioni comunali, che possono a tal fine stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro. 7. Nel caso in cui i comuni non provvedano, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, a indire il bando per la raccolta delle domande di contributo, e' data facolta' alla Giunta regionale di procedere ai necessari interventi sostitutivi, quali l'indizione del bando in luogo dei comuni inadempienti, la convenzione con soggetti abilitati alla raccolta delle domande ed il pagamento diretto del contributo in favore dei beneficiari. 8. Ai fini dell'accertamento della veridicita' delle autocertificazioni presentate dai beneficiari del contributo, che compete ai comuni ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109/1998, i comuni, in attesa dell'istituzione di propri appositi servizi, possono chiedere alla Regione di operare in loro vece, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine la Giunta regionale approva uno schema tipo di convenzione. 9. La Giunta regionale determina, a consuntivo, l'entita' globale delle somme spettanti ai singoli comuni, nonche' le modalita' di pagamento delle stesse, definendo eventuali forme di incentivazione al concorso finanziario dei comuni al fondo. 10. I comuni che concorrono con risorse proprie al finanziamento possono integrare ed estendere il campo di applicazione della normativa regionale, definendo ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti.