Art. 48 
 
                  Fondo per il sostegno all'affitto 
                 (Art. 2, legge regionale n. 2/2000) 
 
    1. E istituito il fondo regionale  per  il  sostegno  finanziario
all'accesso alle abitazioni in locazione per i  nuclei  familiari  in
situazione economica disagiata,  costretti  ad  accedere  al  mercato
privato. 
    2. Il fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 1
con il fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998. 
    3. Al finanziamento del fondo si provvede: 
      a) con le assegnazioni finanziarie attribuite alla  Regione  in
sede di ripartizione del fondo nazionale; 
      b) con risorse autonome regionali; 
      c) con risorse proprie  dei  comuni,  iscritte  nei  rispettivi
bilanci. 
    4. Le disponibilita' del fondo sono utilizzate per la concessione
di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a  favore  dei
nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti  dalla  Giunta
regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato  con  decreto
del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 (Requisiti minimi  dei
conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere  sulle
risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per  l'accesso  alle
abitazioni in locazione di cui all'art. 11  della  legge  9  dicembre
1998, n. 431, e criteri per la  determinazione  degli  stessi)  e  ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione  dei
criteri unificati  di  valutazione  della  situazione  economica  dei
soggetti  che  richiedono  prestazioni  sociali  agevolate,  a  norma
dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). 
    5. La Giunta regionale, sentiti  i  comuni  e  le  organizzazioni
sindacali dei lavoratori e degli inquilini,  determina  altresi'  uno
schema  tipo  per  le  modalita'  di  valutazione  della   situazione
economica, le procedure amministrative  e  di  pagamento,  anche  con
l'intento di garantire  la  facilita'  di  accesso  all'intervento  e
l'immediato  riconoscimento  delle  somme  spettanti  e  al  fine  di
facilitare le procedure di erogazione. 
    6. Il riconoscimento del diritto d'intervento e la gestione delle
procedure  amministrative  di  erogazione   delle   somme   spettanti
competono alle amministrazioni  comunali,  che  possono  a  tal  fine
stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano  senza  fini  di
lucro. 
    7. Nel caso in cui i comuni non provvedano, nei termini stabiliti
dalla Giunta regionale, a indire  il  bando  per  la  raccolta  delle
domande di contributo, e' data  facolta'  alla  Giunta  regionale  di
procedere ai necessari interventi sostitutivi, quali l'indizione  del
bando in luogo dei comuni inadempienti, la convenzione  con  soggetti
abilitati alla raccolta delle domande ed  il  pagamento  diretto  del
contributo in favore dei beneficiari. 
    8.   Ai   fini   dell'accertamento   della   veridicita'    delle
autocertificazioni presentate dai  beneficiari  del  contributo,  che
compete ai  comuni  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 109/1998, i  comuni,  in  attesa  dell'istituzione  di
propri appositi servizi, possono chiedere alla Regione di operare  in
loro vece, previa stipula di apposita  convenzione.  A  tal  fine  la
Giunta regionale approva uno schema tipo di convenzione. 
    9. La Giunta regionale determina, a consuntivo, l'entita' globale
delle somme spettanti ai singoli  comuni,  nonche'  le  modalita'  di
pagamento delle stesse, definendo eventuali forme  di  incentivazione
al concorso finanziario dei comuni al fondo. 
    10. I comuni che concorrono con risorse proprie al  finanziamento
possono  integrare  ed  estendere  il  campo  di  applicazione  della
normativa regionale,  definendo  ulteriori  requisiti  soggettivi  ed
oggettivi dei richiedenti.