Art. 61 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente capo disciplina  l'esercizio  delle  attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto  della  normativa
comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel  quadro
delle competenze concorrenti, al fine di garantire: 
      a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi
in relazione alle esigenze  dei  consumatori  e  alla  valorizzazione
delle citta' e del territorio; 
      b) la trasparenza e la qualita' del mercato; 
      c) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori; 
      d) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei
prodotti usati; 
      e)  la  salvaguardia  delle  aree  di  interesse  archeologico,
storico, architettonico, artistico ed ambientale; 
      f)     la     compatibilita'     dell'impatto      territoriale
dell'insediamento dei pubblici esercizi con  particolare  riguardo  a
fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento acustico  ed
ambientale; 
      g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica
e delle produzioni tipiche della Regione; 
      h)  la  salvaguardia  e  la  riqualificazione  della  rete  dei
pubblici esercizi nelle zone di  montagna  e  nei  comuni  di  minore
consistenza    demografica     favorendo     l'integrazione     della
somministrazione  con  la  vendita  di  beni  o  servizi   attraverso
agevolazioni tributarie ed  interventi  volti  al  sostegno  di  tali
attivita',  proposti  dagli  operatori  di  concerto  con  i   comuni
interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse di cui
al titolo V, capo II; 
      i) la tutela e la salvaguardia dei locali  storici  secondo  le
procedure e con le risorse previste al titolo V, capo II.