Art. 62 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Il presente capo si applica all'attivita' di  somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande definita all'articolo 64, comma  1,
lettera a), e inoltre all'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande effettuata: 
      a) mediante distributori automatici in locali  adibiti  a  tale
attivita'; 
      b) presso il domicilio del consumatore; 
      c) in locali non aperti al pubblico; d) su aree  pubbliche,  ai
sensi del titolo II, capo I, sezione III, limitatamente ai  requisiti
di cui agli articoli 65 e 66. 
    2.  Il  presente   capo   non   si   applica   all'attivita'   di
somministrazione di alimenti e bevande effettuata: 
      a) ai sensi della disciplina di cui  alla  legge  regionale  16
luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in  materia  di
turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed  a
coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva  in  occasione  di
manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali  attivita'
l'esercizio  della  somministrazione  di  alimenti   e   bevande   e'
effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli
65 e 66; 
      b) ai sensi della disciplina di  cui  alla  legge  regionale  5
dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale); 
      c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n.  235
(Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti  e  bevande  da
parte dei circoli privati).