Art. 62 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica all'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita all'articolo 64, comma 1, lettera a), e inoltre all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attivita'; b) presso il domicilio del consumatore; c) in locali non aperti al pubblico; d) su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I, sezione III, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 65 e 66. 2. Il presente capo non si applica all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attivita' l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande e' effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66; b) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale); c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).