Art. 63 
 
                      Tipologia dell'attivita' 
 
    1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti  e  bevande  sono
costituiti da un'unica tipologia  cosi'  definita:  esercizi  per  la
somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche  di
qualsiasi gradazione. 
    2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare  alimenti
e bevande nel rispetto del regolamento (CE) del 29  aprile  2004,  n.
852 (Regolamento del Parlamento europeo e del  Consiglio  sull'igiene
dei prodotti alimentari) e delle leggi regionali vigenti  in  materia
di sanita'. 
    3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di  alimenti  e
bevande ha  l'obbligo  di  comunicare  al  comune  l'attivita'  o  le
attivita' individuate per tipologia negli indirizzi generali  di  cui
all'articolo 68 che intende esercitare nel rispetto  del  regolamento
(CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanita'. 
    4. A seguito della comunicazione di cui  al  comma  3  il  comune
integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della  legge  25
agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa  sull'insediamento
e sulla attivita' dei  pubblici  esercizi)  con  l'indicazione  della
nuova attivita'.