Art. 64 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente capo si intende: 
      a) per somministrazione al pubblico di alimenti  e  bevande  la
vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi  in  cui
gli acquirenti consumano i prodotti nei locali  dell'esercizio  o  in
una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati; 
      b)  per  superficie  aperta  al  pubblico  l'area  adiacente  o
comunque pertinente al  locale  cui  si  riferisce  l'autorizzazione,
ottenuta in concessione o autorizzazione  temporanea  se  pubblica  o
comunque a disposizione dell'operatore, se privata; 
      c) per somministrazione di alimenti e bevande in  esercizi  non
aperti al pubblico l'attivita' svolta dalle  mense  aziendali,  dagli
spacci annessi ad aziende, amministrazioni,  enti  e  scuole  nonche'
quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore; 
      d) per attrezzature di somministrazione tutti  i  mezzi  e  gli
strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti  e  bevande
nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e
le stoviglie di qualsiasi  materiale,  ritenute  idonee  dalle  leggi
sanitarie vigenti; 
      e)  per  somministrazione  nel   domicilio   del   consumatore,
l'organizzazione  nel  domicilio  dello  stesso  di  un  servizio  di
somministrazione di alimenti  e  bevande  rivolto  esclusivamente  al
consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate; 
      f) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma
anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o  di  studio  o
per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.