Art. 65 
 
           Requisiti morali per l'esercizio dell'attivita' 
              di somministrazione di alimenti e bevande 
 
    1. Non possono  esercitare  l'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande, salvo che  abbiano  ottenuto  la  riabilitazione,
coloro che: 
      a) hanno  riportato  una  condanna  a  pena  restrittiva  della
liberta' personale superiore a due anni; 
      b) hanno riportato una condanna per reati contro  la  moralita'
pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la  sanita'  pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice  penale;
per  delitti  commessi  in  stato  di  ubriachezza  o  in  stato   di
intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la  prevenzione
dell'alcolismo, le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  il  gioco
d'azzardo, le scommesse clandestine e la  turbativa  di  competizioni
sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto; 
      c)  hanno  riportato  due  o  piu'  condanne  nel   quinquennio
precedente per delitti di frode nella preparazione  o  nel  commercio
degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II,  titolo  VIII,
capo II, del codice penale; 
      d) sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di  cui
all'articolo 3 della l. 1423/1956,  o  nei  cui  confronti  e'  stata
applicata una delle misure previste dalla l. 575 /1965,  ovvero  sono
sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati  delinquenti
abituali, professionali o per tendenza; 
      e) hanno riportato condanna per delitti contro la  personalita'
dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro  la
persona commessi con  violenza,  o  per  furto,  rapina,  estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. 
    2. In caso di societa', associazioni o  organismi  collettivi,  i
requisiti di cui al  comma  1  devono  essere  posseduti  dal  legale
rappresentante,  da   altra   persona   delegata   all'attivita'   di
somministrazione, nonche' da tutti i soci e dai membri del  consiglio
di  amministrazione  laddove  esistente  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  3  giugno  1998,  n.  252  (Regolamento
recante norme per la semplificazione  dei  procedimenti  relativi  al
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). 
    3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e  d),  il
divieto di ottenere l'autorizzazione per  l'esercizio  dell'attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni
a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si  sia  in
qualsiasi altro modo estinta. Nel caso  di  sospensione  condizionale
della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per
l'esercizio della somministrazione. 
    4.   Il   comune   al   quale   viene   richiesto   il   rilascio
dell'autorizzazione    per    l'esercizio    delle    attivita'    di
somministrazione di  alimenti  e  bevande  accerta  il  possesso  dei
requisiti di cui al comma 1. A tal fine puo'  avvalersi  della  CCIAA
territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche
tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.