Art. 66 
 
       Requisiti professionali per l'esercizio dell'attivita' 
              di somministrazione di alimenti e bevande 
 
    1. L'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti  e
bevande e' subordinato al possesso, in capo al titolare  dell'impresa
individuale o suo delegato o, in caso  di  societa',  associazione  o
organismi collettivi, in capo al  legale  rappresentante  od  a  loro
delegati, dei requisiti morali di cui all'articolo 65, nonche' di uno
dei seguenti requisiti: 
      a) avere frequentato con esito positivo un corso  professionale
per  la  somministrazione  di  alimenti   e   bevande   istituito   o
riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra  regione  o  dalle
Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in  possesso  di
un diploma di scuola  alberghiera  o  titolo  equivalente  legalmente
riconosciuto; 
      b)  aver  prestato  la  propria  opera,  per  almeno  due  anni
nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione
al  pubblico  di  alimenti  e  bevande,  in  qualita'  di  dipendente
qualificato addetto alla  somministrazione  oppure,  se  trattasi  di
coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore,  in
qualita'  di   coadiutore   familiare,   comprovata   dall'iscrizione
all'istituto nazionale previdenza sociale (INPS); 
      c) essere stato iscritto al  Registro  Esercenti  il  Commercio
(REC) previsto dalla l. 426/1971, per l'attivita' di somministrazione
di alimenti e bevande. 
    2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 e'
effettuato ai sensi dell'articolo 65, comma 4. 
    3. Il possesso del requisito cui  al  comma  1,  lettera  a),  e'
valido altresi' ai fini dell'esercizio dell'attivita' commerciale nel
settore alimentare. 
    4. Le modalita' di organizzazione, la  durata,  le  materie  e  i
requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui
al comma 1, lettera a), i titoli di studio validi in sostituzione del
corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento
obbligatorio per chi gia' esercita  l'attivita'  di  somministrazione
sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.