Art. 66 Requisiti professionali per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande 1. L'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di societa', associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all'articolo 65, nonche' di uno dei seguenti requisiti: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto; b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'istituto nazionale previdenza sociale (INPS); c) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) previsto dalla l. 426/1971, per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. 2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' effettuato ai sensi dell'articolo 65, comma 4. 3. Il possesso del requisito cui al comma 1, lettera a), e' valido altresi' ai fini dell'esercizio dell'attivita' commerciale nel settore alimentare. 4. Le modalita' di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), i titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi gia' esercita l'attivita' di somministrazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.