Art. 67 
 
         Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei 
                        e dell'Unione europea 
 
    1.   Il   comune   al   quale   viene   richiesto   il   rilascio
dell'autorizzazione    per    l'esercizio    delle    attivita'    di
somministrazione di  alimenti  e  bevande  accerta  il  possesso  dei
requisiti di cui agli articoli 65  e  66  anche  per  il  periodo  di
residenza in Italia dei: 
      a) cittadini  e  delle  societa'  dei  Paesi  non  appartenenti
all'Unione  europea  (UE)  che  possono  esercitare  l'attivita'   di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle
normative  internazionali  e  degli   indirizzi   di   programmazione
regionale. Nel caso di societa' l'accertamento dei requisiti  di  cui
agli articoli 65 e 66 e' esteso a tutti i  membri  del  consiglio  di
amministrazione; 
      b) cittadini degli Stati membri dell'UE e  societa'  costituite
in conformita' con la legislazione di uno  Stato  membro  dell'UE  ed
aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale  o  il  centro  di
attivita' principale all'interno dell'UE, a condizione che, se  hanno
soltanto la sede  sociale  all'interno  dell'UE,  la  loro  attivita'
presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato
membro dell'UE, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo
del 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle  qualifiche  professionali,  nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua  determinate  direttive  sulla
libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria
e Romania). 
    2. Per le verifiche di cui al comma 1, il comune  puo'  avvalersi
della CCIAA territorialmente competente  sulla  base  di  convenzioni
stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima
CCIAA.