Art. 68 Programmazione delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande 1. La Giunta regionale, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 2. Gli indirizzi di cui al comma 1 contengono indicazioni per i comuni relative: a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinche' venga assicurata la trasparenza e la celerita' dell'azione amministrativa; b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilita', traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico; c) alle attivita' svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; d) alle modalita' di tutela dei locali storici; 3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 61. 4. La programmazione regionale di cui al comma 1 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attivita' di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attivita' di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento e' pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande e' effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attivita' di intrattenimento. Non costituisce attivita' di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; d) nel domicilio del consumatore; e) nelle attivita' svolte in forma temporanea di cui all'articolo 72; f) nelle attivita' svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunita' religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine; g) nelle attivita' da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.