Art. 68 
 
         Programmazione delle attivita' di somministrazione 
                        di alimenti e bevande 
 
    1. La Giunta regionale, sentito il  parere  delle  rappresentanze
degli enti locali, delle associazioni dei  pubblici  esercizi,  delle
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  del   settore   e   delle
organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello
regionale e sentita la commissione consiliare  competente,  definisce
gli indirizzi di carattere generale sulla base  dei  quali  i  comuni
stabiliscono i criteri per il  rilascio  delle  autorizzazioni  degli
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 
    2. Gli indirizzi di cui al comma 1 contengono indicazioni  per  i
comuni relative: 
      a) al procedimento concernente le richieste  di  autorizzazione
relative agli esercizi di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande
affinche' venga assicurata la trasparenza e la celerita'  dell'azione
amministrativa; 
      b)  ai  criteri  localizzativi  dei  nuovi  insediamenti  degli
esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande  con  particolare
riguardo a fattori di mobilita', traffico,  inquinamento  acustico  e
ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni  ed  alla
disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico; 
      c) alle attivita' svolte dagli esercizi di somministrazione  di
alimenti e bevande; 
      d) alle modalita' di tutela dei locali storici; 
    3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al  comma  1  devono  tenere
conto dei consumi  extra-domestici,  della  popolazione  residente  e
fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche  del
territorio regionale al fine di assicurare la migliore  funzionalita'
e produttivita'  del  servizio  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande ed il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 61. 
    4. La programmazione regionale di cui al comma 1 non  si  applica
per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  relative  all'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande da effettuare: 
      a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico  di
alimenti o  bevande  viene  svolta  congiuntamente  ad  attivita'  di
intrattenimento, in sale  da  ballo,  locali  notturni,  stabilimenti
balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attivita' di
intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui  la  superficie
utilizzata per il suo svolgimento e' pari almeno ai tre quarti  della
superficie  complessiva  a  disposizione,  esclusi  i  magazzini,   i
depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e
bevande e' effettuata esclusivamente nei confronti di chi  usufruisce
a  pagamento  dell'attivita'  di  intrattenimento.  Non   costituisce
attivita' di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento  e
compagnia; 
      b) negli esercizi situati all'interno delle  aree  di  servizio
delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni
dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; 
      c) nelle mense aziendali e negli  spacci  annessi  ad  aziende,
amministrazioni, enti e scuole nei quali  la  somministrazione  viene
effettuata esclusivamente nei confronti del  personale  dipendente  e
degli studenti; 
      d) nel domicilio del consumatore; 
      e)  nelle  attivita'  svolte  in  forma   temporanea   di   cui
all'articolo 72; 
      f) nelle attivita' svolte direttamente,  nei  limiti  dei  loro
compiti  istituzionali,  da  ospedali,  case  di  cura,   parrocchie,
oratori,  comunita'  religiose,  asili  infantili,  case  di  riposo,
caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine; 
      g) nelle attivita' da effettuarsi all'interno di musei, teatri,
sale da concerto e simili.