Art. 69 
 
                 Funzioni autorizzatorie dei comuni 
 
    1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente capo  e
degli atti connessi  e'  di  competenza  del  comune  competente  per
territorio. 
    2. I comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione  di
cui all'articolo 78, i  criteri  relativi  al  rilascio  delle  nuove
autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede. 
    3. L'apertura e  il  trasferimento  di  sede  degli  esercizi  di
somministrazione di  alimenti  e  bevande  aperti  al  pubblico  sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune nel  cui  territorio
e' ubicato l'esercizio. 
    4.  La  domanda  di  autorizzazione  e'  presentata   al   comune
competente con l'indicazione delle generalita' o della denominazione,
o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalita'
del richiedente e dell'ubicazione del locale  nel  quale  si  intende
esercitare l'attivita'. 
    5. Le domande  di  rilascio  dell'autorizzazione  sono  esaminate
secondo  l'ordine  cronologico   di   presentazione.   La   data   di
presentazione e' attestata dal timbro  postale  di  spedizione  della
raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero,  nel  caso
di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione  su  di  essa
del timbro datario dell'ufficio ricevente. 
    6. L'esame della domanda ed il rilascio  dell'autorizzazione  non
sono subordinate: 
      a) alla disponibilita' da parte dell'interessato, gia' all'atto
della presentazione della domanda o nel corso  dell'istruttoria,  dei
locali nei quali intende esercitare l'attivita'; 
      b)   all'indicazione   dell'eventuale   persona   da   preporre
all'esercizio; 
      c) alla presentazione preventiva del certificato  sanitario  di
igienicita' dei locali e di quello di prevenzione incendi. 
    7. L'accoglimento  o  il  rigetto  della  domanda  e'  comunicato
all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della
domanda attestata dal protocollo del comune. 
    8.   Prima   di   iniziare   l'attivita'   e    comunque    entro
trecentosessantacinque  giorni   dal   rilascio   dell'autorizzazione
comunale il soggetto deve porsi  in  regola  con  le  vigenti  norme,
prescrizioni e autorizzazioni in  materia  edilizia,  urbanistica  ed
igienico-sanitaria, nonche' con le  disposizioni  sulla  destinazione
d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza. 
    9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune accerta  la
conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del  Ministro
dell'interno 17 dicembre 1992,  n.  564  (Regolamento  concernente  i
criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti  a  pubblici  esercizi
per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva  di
verificarne la sussistenza quando  cio'  non  sia  possibile  in  via
preventiva. Il comune, inoltre, accerta  l'adeguata  sorvegliabilita'
dei locali oggetto del permesso a costruire per ampliamento. 
    10. Le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande devono
essere esercitate nel rispetto delle vigenti  norme,  prescrizioni  e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,
nonche' di  quelle  sulla  destinazione  d'uso  dei  locali  e  degli
edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme
e prescrizioni violate. 
    11. Il comune, nell'ambito dei criteri di cui al  comma  2,  puo'
stabilire  le  condizioni  per   l'esercizio   delle   attivita'   di
somministrazione effettuate in forma stagionale. 
    12. L'autorizzazione e' rilasciata a tempo  indeterminato  ed  ha
validita' esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati;  in
qualsiasi momento, anche su  richiesta  del  comune,  la  CCIAA  puo'
svolgere  controlli  a  campione  sul  permanere  del  possesso   dei
requisiti di cui all'articolo 65. 
    13. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il comune
ne comunica  gli  estremi,  anche  in  via  telematica,  alla  Giunta
regionale,  al  prefetto,  al  questore,  alla  ASL  territorialmente
competente e alla CCIAA. 
    14.  Gli  esercizi  di  somministrazione   aperti   al   pubblico
autorizzati ai sensi del  comma  1  hanno  facolta'  di  vendere  per
asporto  i  prodotti  per  i  quali  sono  stati   autorizzati   alla
somministrazione. 
    15. La delega dell'attivita' di somministrazione  di  alimenti  e
bevande al soggetto preposto per l'esercizio dell'attivita'  medesima
deve essere comunicata  al  comune  competente  entro  trenta  giorni
dall'avvenuto conferimento.