Art. 70 
 
              Limitazioni all'esercizio dell'attivita' 
 
    1. La somministrazione di bevande aventi  un  contenuto  alcolico
superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi
operanti  nell'ambito  di  impianti  sportivi,  fiere,  complessi  di
attrazione  dello  spettacolo  viaggiante  installati  con  carattere
temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi  di  convegno,
nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. 
    2. Il sindaco con propria  ordinanza,  sentito  il  parere  della
commissione  di  cui  all'articolo  78,   puo'   temporaneamente   ed
eccezionalmente estendere tale divieto  alle  bevande  con  contenuto
alcolico inferiore al 21 per cento del volume.