Art. 71 
 
                     Ampliamento degli esercizi 
 
    1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande aperti al pubblico e'  soggetto  a  comunicazione  al  comune
competente per territorio e puo'  essere  effettuato  decorsi  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione. 
    2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto  interessato
dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di  polizia  urbana,
annonaria e igienico-sanitaria, i  regolamenti  edilizi  e  le  norme
urbanistiche, nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso.